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NUOVA IMU 2020. Dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la Tasi. Attualità Economia 

NUOVA IMU 2020. Dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la Tasi.

Come deciso nella passata legge di bilancio, la Tasi viene accorpata all’Imu diventando un unico tributo.
A conti fatti il cittadino continuerà però più o meno a pagare la somma delle due vecchie imposte anche se l’unica da pagare sarà la nuova Imu.
Anche le modalità di pagamento rimangono le stesse: prima scadenza il 16 giugno per pagare l’acconto o l’intero importo dovuto.
Di fatto la Tasi rappresentava una duplicazione dell’Imu e ne raddoppiava i conteggi, i versamenti e gli adempimenti a carico dei proprietari di immobili.
L’abrogazione è stata per i cittadini italiani una ventata di semplificazione e di riduzione di obblighi. C’è da dire che però la Tasi è stata eliminata soltanto formalmente in quanto ora è stata accorpata nella nuova Imu, e quindi dal 2020 il costo dell’Imu risulterà più elevato.
Per saperlo sarà necessario attendere le delibere delle aliquote che ogni Comune deve approvare entro il 31 luglio ma è molto probabile che per evitare riduzioni di gettito fiscale le nuove aliquote Imu di molti Comuni siano la sommatoria delle vecchie aliquote Imu e Tasi del 2019.
A conti fatti avremo meno burocrazia e adempimenti ma non cambia la spesa.
L’aliquota base è pari all’8,6 per mille con possibili variazioni a seconda delle tipologie di immobili, e i Comuni possono decidere di aumentarla fino al 10,6 per mille oppure ridurla fino all’azzeramento, in funzione del bilancio e delle scelte amministrative.
Il Comune ha piena autonomia decisionale sulle aliquote da adottare ma non può intaccare l’aliquota del 7,6 per mille dovuta sugli immobili ad uso produttivo di categoria D il cui gettito è riservato allo Stato.
Le scadenze dei pagamenti sono confermate in 2 rate.
Il 16 giugno 2020 si pagherà l’imposta in acconto per il primo semestre mentre il 16 dicembre l’imposta a saldo dell’anno.
I versamenti potranno essere eseguiti presentando il modello F24 in Banca, alle Poste o tramite CAF o rivolgendosi al proprio professionista di fiducia.
Nel caso di ritardo o di dimenticanza sarà possibile pagare anche oltre la scadenza del 16 giugno mediante il ravvedimento operoso che consente la regolarizzazione spontanea della violazione con il pagamento aggiuntivo di una sanzione minima e degli interessi in base ai giorni di ritardo.
In fase di prima applicazione l’acconto della nuova Imu dovrà essere pagato in misura pari alla metà di quanto versato a titolo di Imu e di Tasi per l’anno 2019.
Il versamento dovrà essere eseguito anche nel caso in cui il Comune di appartenenza non abbia ancora approvato le aliquote tenuto conto del fatto che ha tempo per procedere fino al 31 luglio.
Nel caso di contribuente non possessore di immobili nel 2019 che quindi non ha pagato Imu e Tasi ma che ha acquistato un immobile nei primi mesi del 2020 è possibile eseguire il versamento integrale a saldo al 16 dicembre, senza pagare l’acconto del 16 giugno 2020.
Il termine di presentazione della dichiarazione Imu per tutti coloro che richiedono nuove riduzioni, agevolazioni, esenzioni o che devono comunicare dati sugli immobili e sui soggetti passivi non in possesso dell’Ufficio Tributi, è fissato al 30 giugno dell’anno successivo.
Per tutti i contribuenti escluso gli enti non commerciali la dichiarazione Imu deve essere presentata una sola volta all’Ufficio Tributi e ha valore fino alla eventuale modifica delle condizioni.
Invece gli enti non commerciali per avere l’esenzione Imu sui propri immobili sono tenuti a presentare ogni anno la dichiarazione.
L’abitazione principale non di lusso, non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze, non più di una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7, continuano ad essere esenti anche nella nuova Imu e non è necessario presentare alcuna dichiarazione o modello al Comune.
Le abitazioni principali di lusso di categoria A/1, A/8 o A/9 e le relative pertinenze sono invece soggette a Imu con applicazione dell’aliquota base del 5 per mille, aumentabile fino a un massimo del 6 per mille o riducibile fino all’azzeramento con una detrazione di 200 euro.
I terreni edificabili classificati secondo lo strumento urbanistico comunale sono soggetti a Imu come in passato, applicando l’aliquota deliberata dal Comune al valore venale in comune commercio dell’area fabbricabile.
Tutti i terreni iscritti in Catasto a qualsiasi uso destinato diversi da quelli edificabili compresi anche i terreni incolti e i piccoli appezzamenti sono definiti terreni agricoli anche se non utilizzati in agricoltura.
L’aliquota Imu sui terreni agricoli si applica sul valore del reddito domenicale incrementato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135 salvo l’esenzione prevista per i Comuni montani.
La nuova Imu non ha confermato per il 2020 la riduzione a favore dei soggetti Aire e quindi salvo diversa decisione di esenzione da parte del singolo Comune, i soggetti Aire sono tenuti al pagamento dell’Imu con i criteri ordinari previsti acconto 16 giugno e saldo al 16 dicembre.
Ogni Comune può approvare entro il 31 luglio 2020 un proprio regolamento Imu, deliberando eventuali riduzioni, agevolazioni e assimilazioni di immobili all’abitazione principale che possono ridurre le somme da versare da parte dei contribuenti.
Il consiglio che mi consento di dare a tutti contribuenti prima di eseguire il pagamento è di prendere visione sul sito istituzionale del proprio Comune circa il contenuto del regolamento Imu.







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