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MA PERCHÉ NON POSSO CHIEDERE LE GENERALITÀ A UN POLIZIOTTO CHE VUOLE LE MIE? L'Avvocato risponde 

MA PERCHÉ NON POSSO CHIEDERE LE GENERALITÀ A UN POLIZIOTTO CHE VUOLE LE MIE?



Risponde l’avvocato Simone Labonia, spiegando i perché di una normativa che può apparire sbilanciata.

Il rapporto tra cittadino e forze dell’ordine, nell’ordinamento italiano, è costruito su un delicato equilibrio tra esigenze di sicurezza pubblica e tutela delle libertà individuali. E proprio in questo rapporto emerge una questione che può apparire paradossale: se un poliziotto o un carabiniere può chiedere al cittadino di fornire le proprie generalità, perché il cittadino non può pretendere di conoscere quelle dell’agente?

La risposta è che non esiste un obbligo generale e speculare di identificazione.

L’articolo 651 del Codice penale punisce chi, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di fornire indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali. Il rifiuto può quindi avere conseguenze penali.

Questo non significa, però, che in ogni circostanza il cittadino sia obbligato materialmente a consegnare il proprio documento d’identità. L’obbligo riguarda, in primo luogo, il fornire le informazioni richieste; esistono poi situazioni specifiche nelle quali la legge impone ulteriori obblighi di documentazione o esibizione.
Il punto più controverso riguarda invece l’agente.
Non esiste, nell’ordinamento italiano, una disposizione generale che attribuisca al privato un diritto assoluto a conoscere nome e cognome del singolo operatore di polizia impegnato in un controllo. L’agente, tuttavia, non opera come soggetto privato: agisce nell’esercizio di una funzione pubblica ed è riconducibile all’amministrazione di appartenenza. Il cittadino che ritenga di aver subito un comportamento illegittimo può quindi utilizzare gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento, attraverso i canali amministrativi e giudiziari competenti.

L’asimmetria può apparire difficile da accettare: il cittadino deve farsi identificare, mentre l’agente non deve necessariamente fornire le proprie generalità al cittadino che gliele domanda.

La ragione è legata soprattutto alla particolare funzione svolta dagli operatori di pubblica sicurezza. Rendere indiscriminatamente conoscibili dati personali quali nome e cognome potrebbe esporre gli appartenenti alle forze dell’ordine e, in determinati contesti, anche i loro familiari, a ritorsioni, intimidazioni, pressioni o forme di persecuzione.

Questo, naturalmente, non significa che l’operato della polizia sia sottratto a qualsiasi forma di controllo. Al contrario, esistono procedure, identificativi di servizio, verbali, atti amministrativi e strumenti di denuncia e ricorso che consentono di individuare l’attività svolta e contestarla quando se ne ravvisino i presupposti.

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