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LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO: PROROGA AL 30 GIUGNO 2021 DELLA MORATORIA DEI PRESTITI PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE. Attualità Economia 

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO: PROROGA AL 30 GIUGNO 2021 DELLA MORATORIA DEI PRESTITI PER LE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

L’articolo 41 della Legge di Bilancio 2021 prevede la proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 della moratoria dei prestiti per le micro, piccole e medie imprese. Secondo quanto previsto dal comma 2, il rinvio di altri 6 mesi dei pagamenti delle rate di prestiti e finanziamenti introdotto dal decreto Cura Italia e successivamente prorogato dal decreto Agosto avverrà in modo automatico, non sarà necessario per i titolari di partita IVA richiedere l’estensione del periodo di moratoria. Nel caso di rinuncia alla moratoria da parte dell’impresa la volontà di riprendere i pagamenti dovrà essere manifestata al soggetto finanziatore entro il 31 gennaio 2021, data che slitta al 31 marzo 2021 per le imprese del turismo (agenzie di viaggio, tour operator, aziende termali, gestori di parchi di divertimento o tematici, guide turistiche). La Legge di Bilancio 2021 estende la possibilità di accedere alla moratoria anche alle imprese non ancora ammesse. In tal caso la richiesta di sospensione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2021. Alla proroga automatica per le imprese ed i professionisti già beneficiari della moratoria, la Legge di Bilancio 2021 affianca la riapertura della fase di ammissione al beneficio.

Riprendendo quanto già disposto dal decreto Cura Italia n. 17/2020, all’art.56 per effetto delle novità disposte dalla Manovra:

  • non è possibile revocare fino al 30 giugno 2021 le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, alla data del 17 marzo 2020, sia per le somme utilizzate che per quelle non ancora utilizzate;
  • i contratti relativi a prestiti non rateali con scadenza contrattuale precedente al 30 giugno 2021 sono prorogati fino al 30 giugno 2021 alle medesime condizioni;
  • il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi a mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche se perfezionati con il rilascio di cambiali agrarie, sono sospesi fino al 30 giugno 2021, ed il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

La comunicazione  di accessi alla moratoria è sempre la stessa per cui dovrà essere inviata dall’impresa al soggetto finanziatore tramite PEC o altro mezzo  che consenta di tener traccia della data di trasmissione.

Nella comunicazione l’impresa dovrà autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Al momento dell’invio della comunicazione, l’impresa non dovrà avere posizioni debitorie classificate come “esposizioni deteriorate”, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.







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