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IL FASCINO DELLA TONACA!! L'Avvocato risponde 

IL FASCINO DELLA TONACA!!

La cronaca del giornale si è interessata al caso che ha visto un povero marito allontanato da casa da una moglie, che gli preferiva il parroco come amante!
L’avvocato Simone Labonia attua un approfondimento sui risvolti legali.

Il diritto canonico disciplina la vita e la condotta dei ministri della Chiesa cattolica, tra cui i parroci, imponendo norme morali e giuridiche che riflettono la vocazione spirituale e l’impegno pastorale. Tuttavia, non è raro che si presentino situazioni in cui un parroco si renda responsabile di atti contrari al proprio mandato clericale, generando implicazioni tanto sul piano canonico quanto su quello civile.

Il Codice di Diritto Canonico del 1983 rappresenta il fondamento normativo della Chiesa cattolica. Esso definisce il mandato clericale come una missione specifica conferita al sacerdote per la cura pastorale dei fedeli e la promozione del bene comune della comunità ecclesiale.

Gli atti contrari al mandato clericale possono includere violazioni della disciplina ecclesiastica, condotte immorali o illeciti amministrativi, come l’uso improprio di beni parrocchiali. Tali azioni non solo minano la credibilità morale del parroco, ma costituiscono anche una trasgressione delle norme canoniche. Ad esempio, il canone 1395 prevede sanzioni per i chierici che si rendano colpevoli di concubinato, abusi economici o altri comportamenti gravemente contrari alla castità e alla giustizia.

Le conseguenze canoniche di tali atti possono variare, includendo ammonizioni, sospensioni dal ministero, fino alla dimissione dallo stato clericale. Questi provvedimenti sono volti non solo a ristabilire la giustizia, ma anche a tutelare la comunità ecclesiale e preservare la santità del ministero.

Sebbene il diritto canonico sia autonomo rispetto al diritto civile, esistono aree di sovrapposizione, soprattutto quando gli atti contrari al mandato clericale violano anche le leggi dello Stato. Ad esempio, l’appropriazione indebita di fondi parrocchiali può configurare un reato di natura patrimoniale perseguibile secondo il codice civile e penale.

Il codice civile italiano, in particolare, disciplina la gestione patrimoniale con riferimento agli enti ecclesiastici, riconoscendo la responsabilità personale degli amministratori in caso di abuso di potere o gestione negligente. Tale responsabilità, ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, può tradursi nell’obbligo di risarcire i danni arrecati.

Un elemento centrale del mandato clericale è l’intreccio tra morale e diritto. Mentre il diritto canonico privilegia l’aspetto spirituale e il bene della comunità ecclesiale, il diritto civile si concentra sulla tutela dei diritti soggettivi e della legalità. Questa differenza di approccio solleva interrogativi sull’armonia tra norme morali e giuridiche, poiché una condotta moralmente riprovevole potrebbe non configurare necessariamente una violazione legale, e viceversa.







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