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Gruppo Silba, il Giudice del lavoro accoglie le istanze dei dipendenti e condanna la società al pagamento della differenza contrattuale. Soddisfazione della Uil Attualità Provincia Provincia e Regione 

Gruppo Silba, il Giudice del lavoro accoglie le istanze dei dipendenti e condanna la società al pagamento della differenza contrattuale. Soddisfazione della Uil

Ancora una vittoria da parte dei dipendenti del gruppo Silba, la società che si occupa della gestione di tre importanti strutture di riabilitazione della provincia di Salerno, Villa Alba di Cava dei Tirreni e Villa Silvia e Montesano di Roccapiemonte. Il Giudice del lavoro del tribunale di Nocera Inferiore ha condannato la società al pagamento delle differenze contrattuali di numerosi dipendenti che si erano rivolti alla giustizia per ottenere la progressione orizzontale maturata dopo numerosi anni di servizio.

Soddisfazione per la sentenza emessa dalla dott.ssa Raffaella Caporale del tribunale nocerina è stata  espressa dai rappresentanti sindacali Giovanni Celeste, Uil Aziendale di Villa Alba e Alfonso Palumbo, Uil Aziendale di Villa Silvia. “È la vittoria dei lavoratori, non del singolo si badi bene-ha chiarito Palumbo-bensì di tutti. Il giudice ha fatto sì che venissero rispettate le leggi ed i diritti dei lavoratori. Mi dispiace solo che in questi anni l’amministratore unico abbia rifiutato ogni tipo di accordo, anche bonario, per evitare di ricorrere al tribunale, ma alla fine il giudice ha dato ragione ai lavoratori, condannando la società anche al pagamento delle spese di giudizio. Certo tutto questo si poteva evitare – ha concluso Palumbo – anche con un risparmio per la società, ma purtroppo c’è stata una ferma volontà a non voler  riconoscere i nostri diritti”. Con ricorso depositato il 9 marzo del 2019, alcuni dipendenti della Silba, inquadrati con la mansione di  educatore professionale, hanno chiesto al giudice del lavoro che venisse accertato il  loro diritto alle progressioni stipendiali orizzontali previste dall’art 51 del contratto nazionale di lavoro  per il personale dipendente delle strutture sanitarie. Molti dei ricorrenti erano stati assunti ad inizio degli anni ’80 e degli anni’ 90,pertanto avevano maturato da tempo la progressione. Secondo la Silba nessuno dei ricorrenti era in  possesso dei titoli abilitanti previsti   per  svolgere  le  mansioni di  “educatore  professionale”  ed inoltre  gli  stessi  non avrebbero mai ricoperto tali mansioni. Il giudice del lavoro ha invece accolto le ragioni dei dipendenti difesi dall’avvocato Pierluigi Vicidomoni, sostenendo che per  quanto  riguarda  il  fatto  che  i  ricorrenti  fossero sprovvisti  di  diplomi  universitari  abilitanti  o  dei titoli equiparati come richiesti dal DM dell’8.10.98 la circostanza non è preclusiva del diritto al superiore  inquadramento ed alle maggiorazioni retributive richieste in  ragione del fatto che quando i ricorrenti furono assunti  come educatori professionali (tra l’anno 1982 e l’anno 1993) non era previsto alcun titolo abilitante per lo svolgimento  delle suddette mansioni, mentre per quanto riguarda le mansioni svolte si ritiene presuntivamente dimostrato  lo  svolgimento di compiti di “educatore  professionale” da  parte dei  ricorrenti tenendo conto delle buste paga depositate  in atti, dove la suddetta qualifica viene espressamente riconosciuta  dal  datore  di  lavoro.

Soddisfatto anche Donato Salvato, segretario generale della Uil Fpl Salerno: “Testimonia la vittoria del nostro sindacato, sempre in prima linea per la difesa dei diritti dei lavoratori”.

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