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Danni da fuochi d’artificio L'Avvocato risponde 

Danni da fuochi d’artificio

Ed eccoci, come ogni anno, alle prese con le festività natalizie e con tutto ciò che ne consegue! Assalti gastronomici, riunioni di gruppi di famiglia sparsi nel mondo, clima di bontà imperante, Luci d’Artista e, soprattutto, “botti di Natale”.

Questa tradizione, che pare abbiamo importato dall’antico Impero Cinese, ci pone di fronte ad una serie di interrogativi, legati al buon senso, al rispetto per il prossimo, al risparmio economico ed ai danni fisici che ne derivano. Non possiamo girare un angolo di strada senza il rischio di venire investiti dall’onda d’urto di una “bomba carta” o dalle schegge di una “castagnola”.

Tutto il periodo di feste è un aggressione continua, quantomeno acustica, ferma restando la conta dei danni e dei feriti, che si farà ad inizio anno nuovo. Sia il Codice Civile che quello Penale, si occupano della materia relativa ad attività pericolose per la comunità. L’articolo 678 del Codice Penale, punisce con l’arresto da 3 a 18 mesi, chi fabbrica o commercia materiale esplodente, in maniera abusiva.

Anche il semplice fruitore del prodotto finito, però, è sottoposto a sanzioni laddove, ai sensi dell’articolo 703 del Codice Penale, produce accensioni o esplosioni pericolose, anche solo nelle adiacenze di un luogo abitato. Ovviamente, la fattispecie della norma, tende alla salvaguardia del bene primario, che è la vita e l’incolumità degli individui.

Anche l’aspetto civilistico è importante: così come regolato dall’articolo 2050 del Codice Civile, che fa riferimento alla responsabilità, nel risarcire i danni prodotti da attività pericolose. Svariate e molteplici sono le sentenze in materia, emesse dai più disparati organi di giustizia, ma tutte rispondono ad uno stesso denominatore comune: non basta la prova passiva di non aver commesso violazioni delle norme di legge, ma occorre la prova positiva di aver impiegato ogni misura, atta ad impedire l’evento dannoso.

Sulla punta del mirino, in primis, ci sono le fabbriche di fuochi d’artificio, con responsabilità, però, allargata anche alle società che ne curano la vendita. Ma la responsabilità dell’evento dannoso, viene riconosciuta sempre al 50%, nelle pronunce giudiziarie riferite ai danni per chi adopera in proprio materiale esplodente.

Non basta asserire che il materiale usato per sparare dai nostri balconi o sotto le finestre di casa, possa avere avuto dei difetti di fabbricazione.

Se sei rimasto ferito o hai prodotto danni, almeno mezza colpa è tua!

A cura dello Studio Legale Labonia dell’avvocato Simone Labonia.

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