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Cava, Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio: come fare Provincia Provincia e Regione 

Cava, Reddito di Emergenza per i mesi di marzo, aprile e maggio: come fare

 L’Ambito Territoriale S2 informa che l’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre quote di Reddito di emergenza (di seguito, anche Rem), per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021.

 

Il Reddito di emergenza è riconosciuto, a domanda, ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge (requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali).

 

Il decreto-legge n. 41/2021 ha introdotto alcune significative novità rispetto alla normativa che ha regolamentato il Rem nel corso del 2020.

 

In primo luogo, sono state previste alcune modifiche ai requisiti per l’accesso per i nuclei familiari in condizione di difficoltà (cfr. l’articolo 12, comma 1, e il paragrafo 3 della presente circolare).

 

In secondo luogo, è stata individuata una nuova categoria di beneficiari, ossia coloro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 di percepire la NASpI e la DIS-COLL e sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge (cfr. l’articolo 12, comma 2, e il paragrafo 4 della presente circolare).

 

Si evidenzia che, in questa seconda ipotesi, il destinatario del Rem non è più il nucleo familiare nel suo complesso, ma il singolo beneficiario.

 

  1. Termini e modalità di presentazione delle domande di Rem

 

La domanda di Rem può essere presentata all’Inps, esclusivamente on line, entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, attraverso i seguenti canali:

 

– il sito internet dell’Inps (www.inps.it), autenticandosi con PIN (si ricorda che l’Inps non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020), SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

 

– gli Istituti di Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

 

La domanda è presentata da uno dei componenti del nucleo familiare (il richiedente), in nome e per conto di tutto il nucleo familiare (come definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159).

 

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 12, comma 2 (cioè percettori di NASpI e DIS-COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021), la domanda deve essere presentata da uno dei medesimi soggetti.

 

  1. Rem di cui all’articolo 12, comma 1. Requisiti

 

In base a quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021, il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito indicati.

 

3.1 I requisiti di residenza

 

Il richiedente deve essere regolarmente residente in Italia al momento della presentazione della domanda. La norma non prevede una durata minima di permanenza. Si ricorda che tale requisito è verificato con riferimento al solo componente richiedente il beneficio.

 

3.2 I requisiti economici

 

I requisiti economici, di seguito dettagliati, sono relativi all’intero nucleo familiare.

 

Si ricorda che il nucleo familiare è individuato dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valida al momento della presentazione della domanda di Rem, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013.

 

Si considerano idonee, ai fini della verifica dei requisiti, le attestazioni ISEE con indicatori ordinario e corrente. Si precisa che non è valida, ai fini della richiesta del presente beneficio, l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto.

 

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti economici.

 

Un valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore alla soglia corrispondente all’ammontare del beneficio. In caso di canone di locazione dichiarato in DSU, tale soglia è incrementata di un dodicesimo dell’ammontare annuo del canone stesso.

Il reddito familiare è determinato, secondo il principio di cassa, considerando tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 ed è riferito al mese di febbraio 2021.

 

Per il mese di febbraio 2021, la soglia del reddito familiare per il diritto al beneficio è determinata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza.

 

La scala di equivalenza (cfr. l’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementata di:

 

– 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni;

 

– 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne.

 

La scala può raggiungere la soglia massima di 2. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE, la soglia massima è elevata a 2,1.

 

Per i soli nuclei familiari che abbiano dichiarato – nella DSU in corso di validità al momento di presentazione della domanda – di risiedere in abitazione in locazione, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE (cfr. l’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013).

 

Tale incremento rileva ai soli fini dell’accertamento del diritto alla prestazione e non influisce sull’importo eventualmente spettante.

 

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto al Rem.

 

In primo luogo, si descrive il caso di nuclei che non abbiano dichiarato, nella DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda, di risiedere in abitazione in locazione.

 

 

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