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Caggiano – nuova ordinanza del comune che obbliga l’uso della mascherina all’aperto e altro ancora Provincia e Regione 

Caggiano – nuova ordinanza del comune che obbliga l’uso della mascherina all’aperto e altro ancora

Ieri 13 agosto 2020 il sindaco di Caggiano ha emesso l’ordinanza comunale numero 42. La suddetta ordinanza ORDINA:

dalla data odierna e fino al 20 agosto 2020, salvo diverse disposizioni nazionali e regionali, in
conseguenza dell’andamento della situazione epidemiologica:


1. OBBLIGO di indossare la mascherina nell’aree pubbliche presenti nel centro urbano, anche se all’aperto, atteso che la maggiore presenza di persone non garantisce continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento: non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

2. DIVIETO di accesso alle aree pic-nic presenti sul territorio comunale, al fine di evitare
assembramenti.

3. OBBLIGO per i cittadini residenti che rientrano da viaggi di vacanza da Paesi esteri di segnalarsi entro 24 ore dal rientro al competente Dipartimento di prevenzione dell’ASL al fine della somministrazione di test sierologico e/o tampone e del monitoraggio della relativa situazione epidemiologica e di:
a. se il Paese di rientro è un Paese dell’Unione e/o dell’area Schengen: isolamento domiciliare fiduciario fino all’eventuale esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione dell’ASL;
b. se da altri Paesi: isolamento domiciliare per la durata di 14 giorni;

R A C C O M A N D A
a tutti i cittadini residenti che, nei 14 giorni antecedenti al 12 agosto 2020 abbiano fatto rientro daviaggi o vacanze all’estero, di contattare il Dipartimento di prevenzione dell’ASL Salerno – Distretto Sanitario 72 di Sala Consilina – Polla al fine di sottoporsi a test sierologico e/o tampone e di osservare l’isolamento fiduciario fino a relativi esiti, a tutela della propria salute e della incolumità dei propri parenti e conoscenti.

A V V E R T E
CHE ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, della somma di euro 1.000 (mille/00), in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii., e tenuto conto dell’aggressività del virus e del grave rischio di diffusione dei contagi.

fonte: pagina facebook Comune di Caggiano

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