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Bonus vacanze: ecco chi può accedere Primo piano 

Bonus vacanze: ecco chi può accedere

ll “Bonus vacanze” è una delle iniziative previste dal “Decreto Rilancio” (art. 176 del DL n. 34 del 19 maggio 2020) ed offre un contributo fino 500 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia.

Può essere richiesto e speso dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Potranno ottenere il “Bonus vacanze” i nuclei familiari con ISEE fino a 40.000 euro.

Per il calcolo dell’ISEE è necessaria la Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

L’importo del bonus sarà modulato secondo la numerosità del nucleo familiare:

• 500 euro per nucleo composto da tre o più persone

• 300 euro da due persone

• 150 euro da una persona.

Per maggiori informazioni su come ottenere la Dichiarazione sostitutiva unica e calcolare l’ISEE è possibile consultare il sito dell’INPS.

Il bonus potrà essere richiesto e sarà erogato esclusivamente in forma digitale.

Per ottenerlo è necessario che un componente del nucleo familiare sia in possesso di un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE 3.0 (Carta d’Identita Elettonica).

Al momento della richiesta del bonus, infatti, si dovranno inserire le credenziali SPID e successivamente fornire l’ISEE.

Come già detto il “Bonus Vacanze” sarà digitale.

A breve sarà possibile scaricare una app per smartphone a cui bisognerà accedere per ottenerlo.

Non bisognerà stampare nulla.

Basterà mostrarlo all’albergatore quando bisognerà pagare il soggiorno direttamente presso la struttura dove si sceglierà di trascorrere le vacanze.

Le strutture per le vacanze dovranno solo aderire all’iniziativa.

Lo sconto applicato al cliente in possesso del “Bonus Vacanze” sarà rimborsato alla struttura alberghiera sotto forma di credito d’imposta utilizzabile senza limiti di importo in compensazione mediante il modello F24 o cedibile anche ad istituti di credito.

Le modalità applicative del “Bonus vacanze” sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate: presto sarà disponibile una Guida d’uso sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il “Bonus vacanze” si potrà spendere presso una struttura ricettiva italiana dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Inoltre, il bonus:

• potrà essere utilizzato da un solo componente del nucleo familiare, anche diverso dalla persona che lo ha richiesto

• potrà essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo e bed & breakfast)

• è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto immediato per il pagamento dei servizi prestati dall’albergatore

• il restante 20% potrà essere scaricato come detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte del componente del nucleo familiare a cui viene fatturato il soggiorno (con fattura elettronica o documento commerciale).

Come già anticipato lo sconto applicato come “Bonus vacanze” sarà rimborsato all’albergatore sotto forma di credito d’imposta utilizzabile senza limiti di importo in compensazione o cedibile anche a istituti di credito.







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