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Anche il Consorzio Asi di Salerno deve pagare l’Ici Economia 

Anche il Consorzio Asi di Salerno deve pagare l’Ici

Anche il Consorzio Asi deve pagare l’Ici arretrata ai Comuni: lo ha stabilito una sentenza della Cassazione che ha accolto il ricorso presentato, appunto, dal Comune di Oliveto Citra, mettendo così fine ad un lungo contenzioso amministrativo. Un’ordinanza che potrebbe ora spingere anche altre Amministrazioni a battere cassa nei confronti del Consorzio di sviluppo delle aree industriali e a pretendere il pagamento dell’imposta sugli immobili.

La vertenza Comune-Asi. Tutto cominciò con l’impugnativa da parte dell’Asi Salerno degli avvisi di accertamento per Ici, emessi dal Comune di Oliveto Citra per le annualità dal 2005 al 2009, per un totale di 179.634 euro, deducendo, tra gli altri motivi,l’illegittimità della pretesa tributaria da parte dell’Ente in ragione dell’esenzione prevista dall’articolo 7, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.504 del 1992. Questaparticolare esenzione si applica per gli immobiliposseduti da enti “destinati esclusivamente a compitiistituzionali”, e spetta soltanto se l’immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento di tali compiti. Ebbene, la Commissione tributaria nel 2011, in primo grado, diede ragione al Comune: l’Asi doveva pagare l’imposta. Il Consorzio propose appello e la spuntò, vedendosi riconosciuto il diritto ad usufruire dell’esenzione. A questo punto il Comune di Oliveto Citra decide di ricorrere in Cassazione contro tale ultimo pronunciamento. Ed i giudici della Suprema Corte, con un’ordinanza depositata qualche giorno fa, gli hanno dato ragione.

L’ordinanza della Cassazione. Al Consorzio Asi va applicata la disciplina fiscale prevista per gli enti pubblici economici, sottolineano i giudici nelle loro motivazione. E, dunque, proprio in ragione della sua natura giuridica, «non può trovare applicazione la clausola di esenzione» prevista dalla legge, proprio per l’attività esercitata dall’ente «mediante beni utilizzati per l’esercizio di attività imprenditoriale, anche se non prevalente, essendo la predetta attività, nella fattispecie, finalizzata alla locazione a terzi di immobili, dietro corrispettivo ». Per la Corte dunque il Consorzio Asi è, in forza del suo stesso Statuto, «un ente pubblico economico che esercita attività industriale e commerciale ed è quindi soggetto ad Ici al pari di qualsiasi operatore commerciale o industriale ». Né può essere condivisa, per i giudici, la tesi difensiva sostenuta dai legali dell’ente, atteso che la locuzione “compiti istituzionali” contenuta nella norma per ottenere l’esenzione dall’Ici, «è destinata ad essere riferita solo a funzioni pubbliche e ad attività di servizio pubblico dell’ente locale, con esclusione delle attività meramente economiche, come la locazione di beni a terzi, rispetto alle quali gli enti non si pongono in veste di istituzione ma operano come ordinari soggetti dell’ordinamento ». Inoltre il concetto di finalità istituzionali, che sono proprie dell’ente locale e che costituiscono la ragione di essere dello stesso, «non deve confondersi con quello di interesse pubblico, che può essere svolto anche per tramite di altri soggetti di natura privata. Per cui non ogni iniziativa solo perché intrapresa dall’ente locale fa conseguire l’esenzione, dovendosi tenere conto se la stessa integri funzioni pubbliche o una attività puramente economica». L’esenzione dunque non si applica «quando il bene venga utilizzato per attività esse stesse di carattere privato, come avviene nella fattispecie (Consorzio Asi, ndr), laddove il godimento del bene stesso sia concesso a terzi verso il pagamento di un canone o, comunque di un corrispettivo ». Da qui la decisione dei giudici della Quinta sezione Civile (presidente Domenico Chindemi, relatore Anna Maria Fasano) di accogliere il ricorso del Comune di Oliveto Citra e, «non essendo necessari, ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, va rigettato il ricorso introduttivo proposto dall’ente contribuente ». Le spese di lite dei gradi di merito, sono state interamente compensate, mentre il Consorzio dovrà rimborsare quelle di lite del giudizio di legittimità, quantificate in complessivi 7.300 euro. Fonte: La Città di Salerno

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