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Aeroporto di Salerno, il ricorso al Consiglio di Stato della Gesac in sei punti: “Errata interpretazione della disciplina degli aeroporti” Attualità Primo piano 

Aeroporto di Salerno, il ricorso al Consiglio di Stato della Gesac in sei punti: “Errata interpretazione della disciplina degli aeroporti”

Erronea valutazione della legittimazione e dell’interesse ad agire dei ricorrenti; erronea interpretazione della disciplina di settore aeroportuale e del rapporto con quella ambientale; illogicità e contraddittorietà della motivazione; erronea valutazione del livello progettuale ed informativo del Master plan; mancata valutazione dell’assenza di un effetto utile della sentenza per l’intervenuta modifica della disciplina ambientale. Sono questi i 6 presupposti sui quali si basa il ricorso di Gesac al Consiglio di Stato contro la sentenza con cui il Tar Salerno che “accogliendo il ricorso promosso da alcuni privati cittadini” ha annullato il Decreto del Ministro dell’Ambiente di “compatibilità ambientale del Master Plan dell’Aeroporto di Salerno” e il Decreto del Mit con il quale è stato approvato il Master plan.

L’udienza a Palazzo Spada. Il ricorso depositato al Consiglio di Stato che sarà discusso giovedì 4 giugno, è stato presentato dai legali della società che gestisce gli scali aeroportuali di Capodichino e del Costa d’Amalfi ( Francesco Sciaudone , Bernardo Giorgio Mattarella , Maria Alessandra Sandulli , Paolo Vosa e Cristiano Chiofalo ) contro i 13 cittadini che hanno presentato il ricorso, difesi dagli avvocati Mauro Giovannelli , Guido Giovannelli e Luca Giagnoni . Ad affiancare la Gesac nella battaglia legale sono il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Campania, (avvocato Massimo Consoli ), la Regione Basilicata ( Roberto Maurizio Brancati ), il Consorzio Salerno-Pontecagnano Società Consortile e la Camera di commercio di Salerno ( Luigi Vuolo ), il Comune di Salerno ( Alessandra Barone e Aniello Di Mauro ), la Filt Cgil ( Emanuele Biondi ), il Comune di Bellizzi ( Marisa Annunziata ). La tesi della Gesac. Ai giudici amministrativi di Palazzo Spada viene chiesto in via cautelare di sospendere la sentenza, considerata l’estrema urgenza della definizione della controversia, fissare con priorità l’udienza di trattazione del merito; dichiarare l’urgenza per il grave pregiudizio che ne deriverebbe e pertanto fissare l’udienza con priorità; nel merito, riformare la sentenza del Tar dichiarando l’irricevibilità, l’inammissibilità, l’improcedibilità e comunque l’infondatezza del Ricorso e dei motivi aggiunti.

A detta degli avvocati di Gesac, infatti, la sentenza del Tar Salerno “è affetta da evidenti vizi di erronea valutazione e interpretazione dei fatti e delle norme, nonché di illogicità e contraddittorietà dell’iter argomentativo seguito”. E questo in quanto- scrive la Città- “ha erroneamente riconosciuto la legittimazione e l’interesse ad agire dei ricorrenti, pur in assenza di elementi di prova concreta che affiancassero la mera vicinitas”. Inoltre, a detta dei legali della società la decisione del Tar “ha erroneamente e contraddittoriamente interpretato il rapporto tra normativa di settore aeroportuale e normativa generale ambientale e sui lavori pubblici ritenendo di poter disapplicare la prima, piuttosto che fornire al Ministero dell’Ambiente un’interpretazione sistematica e coordinata delle stesse, come del resto riconosciuto anche di recente dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 1164/2020 relativa al Master Plan dell’Aeroporto di Firenze”. E non si sarebbe “erroneamente riconosciuto che nella documentazione sottoposta a Via nel caso del Master plan di Salerno era comunque stato raggiunto un livello di informazioni e di dettaglio conforme a quello richiesto ai fini della sottoposizione a Via dalla normativa ambientale e sui lavori pubblici”. Sempre il Tar «non ha, erroneamente, considerato l’assenza di un concreto effetto utile derivante ai ricorrenti dall’annullamento del Decreto di Via, in caso di riedizione del procedimento, stante l’intervenuta modifica della normativa generale ambientale, che oggi richiede il progetto di fattibilità e, quindi, un livello di approfondimento progettuale corrispondente, se non addirittura inferiore, a quello proprio dei provvedimenti impugnati”.

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