You are here
Adozione internazionale da parte di un single L'Avvocato risponde 

Adozione internazionale da parte di un single

Anche Papa Francesco ha ritenuto opportuno, nei suoi interventi ecumenici, lanciare appelli a favore delle adozioni internazionali, in considerazione del gran numero di minori abbandonati, soprattutto in territori di guerra e di carestia. L’argomento suscita particolare interesse, essenzialmente da parte dei single, che pure sono mossi da spirito genitoriale e che si scontrano, però spesso, con le normative vigenti e riduttive.

Molti quesiti ci sono giunti in merito alla possibilità di accedere all’adozione internazionale in favore di minori particolarmente bisognosi.
Purtroppo dobbiamo dare risposta quasi del tutto negativa, a quanti nutrono tale speranza ed aspettativa in quanto, l’adozione da parte di persone singole, non è consentita dalla legislazione italiana, seppure contemplata dall’art.44 della Legge 184/83, ma solo il riferimento a casi speciali, attuata da persone non unite in matrimonio.

La regola vigente specifica che solo le coppie sposate possono realizzare un adozione legittimante: ovvero quella che crea un rapporto di filiazione paritetico a quanto avviene per i figli naturali. Tale norma è valida sia per le adozioni nazionali che internazionali. Tuttavia nel 2005 una pronunzia della Corte Costituzionale ha dichiarato ammissibile l’adozione internazionale, in casi ben specificati, che di seguito riportiamo.

Quando tra la persona non coniugata e il minore straniero, orfano di entrambi i genitori, viva un rapporto consolidato e preesistente a tale evento: quando il minore orfano si trovi in condizioni di handicap, ex Legge 104/1992 o quando sia stata accertata l’impossibilità di affidamento preadottivo, per caratteristiche di età, salute fisica e mentale, tale da non poter individuare una coppia con caratteristiche adatte, disponibile all’adozione. In tali casi il single può essere dichiarato, dal Tribunale dei Minori, idoneo all’adozione internazionale, a condizione però di un nulla osta da parte del paese di origine dell’adottando, che dovrà a sua volta accertare se esistano le condizioni valide per un valido affidamento del minore.

scritto da 







Related posts