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A Berlino il 18 ottobre 1945 la prima udienza del processo di Norimberga Attualità 

A Berlino il 18 ottobre 1945 la prima udienza del processo di Norimberga

Accadde oggi: Si svolse dal 18 ottobre 1945, l’udienza inaugurale del processo di Norimberga che si tenne a Berlino, fino al 1° ottobre 1946, riunendosi quasi ogni giorno. Gli imputati furono giudicati da un tribunale militare istituito appositamente per tale fine1, composto da giudici, otto in totale, e da procuratori forniti dalle quattro nazioni che avevano istituito il processo2: Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica e Francia. Il 13 ottobre fu eletto come presidente del tribunale il giudice inglese sir Geoffrey Lawrence.

3Per la prima volta l’intero «corpo politico e sociale», che rappresentava l’ideologia di un intero movimento, e non solo singole personalità, era chiamato a giudizio per rispondere dei crimini commessi.

3 ISRAËL, Liora, Le armi del diritto, Milano, Giuffrè, 2012, p. 87.
4Sebbene anche dopo la Prima guerra mondiale si fossero svolte ampie discussioni in merito alle misure da adottare nei confronti dei crimini compiuti in guerra, fu solo dopo il secondo conflitto mondiale che nacque un diritto penale internazionale in grado di punire sistematicamente crimini di tale gravità, nonché prevenirli e scoraggiarli3. Il diritto assunse definitivamente la funzione di arma politica.

4 SÈMELIN, Jacques, Purificare e distruggere. Usi politici dei massacri e dei genocidi, Torino, Einau (…)
5 ZOLO, Danilo, La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad, Roma, Editori Laterza, 2006, p. (…)
6 Ibidem, p. 27.
7 SÈMELIN, Jacques, op. cit., p. 380.
5I crimini perpetrati durante la Seconda guerra mondiali spinsero giuristi, politici e intellettuali ad interrogarsi sulla capacità e sulla forza del diritto di impedire il perpetrarsi tali reati4. L’opinione pubblica, sconvolta dagli eventi del secondo conflitto mondiale, spalleggiava e sosteneva una tale visione del diritto. Simbolo di questo atteggiamento fu il processo di Norimberga. La corte si impegnò ad ampliare la dimensione punitiva5 attraverso l’istituzione di nuove giurisdizioni, di cui di grandissima importanza fu quello di «crimini contro l’umanità» e «crimini contro la pace»6, definizione che nacque per la prima volta nell’ambito del processo di Norimberga7.

6In merito alla creazione e all’ampliamento del diritto internazionale numerose discussioni si incentrarono sul diritto come arma politica retroattiva.

8 FLENLEY, Ralph, Storia della Germania. Dalla Riforma ai nostri giorni, Milano, Garzanti, 1969, p. 6 (…)
7I crimini nazisti furono giudicati basandosi su un corpus giuridico che, adottando i principi e le norme già emanate negli anni passati, fu creato e sviluppato a guerra finita, dopo che questi reati furono compiuti8. Infatti, l’avvocato di Göring, Stahmer, presentò, a nome dell’intera difesa, una mozione che insisteva sul fatto che fino a quel momento non era stato redatto nessun trattato internazionale che considerasse la guerra come un crimine. Quindi, secondo la difesa, in virtù del principio dell’irretroattività della legge il processo non poteva essere svolto.

8Questa motivazione, però, si scontrò contro un principio enunciato dalla corte, il quale asseriva che né la difesa, né l’accusa potevano contestare la legittimità del processo.

9 WINKLER, Heinrich, August, Grande storia della Germania. Un lungo cammino verso Occidente, vol II, (…)
9È indubbio che il processo di Norimberga si basò su un impianto accusatorio retroattivo, avendo trasgredito il principio giuridico del nulla poena sine lege, secondo il quale un’azione poteva essere perseguita solamente attraverso una legge che già esisteva al momento in cui l’azione veniva compiuta9. La legislazione esistente era inadeguata per essere utilizzata per punire crimini di una tale atrocità ed estensione, che tuttavia non potevano rimanere impuniti.

10Il processo accusatorio si basò su quella che in quel momento era la concezione generale in merito alla giustizia civile e sociale. I principi su cosa fosse deprecabile o meno erano già stati ampiamente elencati dai trattati precedenti, nonché comunemente accettati dall’opinione pubblica. Quello che mancava era una legislazione internazionale. L’opera del tribunale deve essere vista come atto della creazione di questo diritto internazionale.

11La retroattività fu ampiamente utilizzata dall’accusa, ma si può parlare di retroattività parziale, in quanto le leggi “create” non andavano contro ai principi e alle norme emanate in precedenza, semmai le ampliavano.

10 ZOLO, Danilo, op. cit., pp. 142-144.
12Il tribunale internazionale fu accusato, soprattutto dalla difesa tedesca, ma anche da autorevoli rappresentanti e intellettuali delle nazioni alleate, di nascondere e di dare una parvenza di legalità alla “vendetta dei vincitori nei confronti dei vinti”. La corte era composta da giudici delle quattro nazioni vincitrici. Nessuna nazione al di fuori di Stati Uniti, Gran Bretagna, Unione Sovietica e Francia era stata chiamata a prendere parte al processo, men che meno dei giudici tedeschi. Perciò la difesa gridava alla parzialità10 e accusava il tribunale di aver costruito un processo su una giustizia dei vincitori stabilita ad hoc.

11 Ibidem, p. 147.
13Il tribunale violò anche il principio dell’habeas corpus, che consisteva nell’eguaglianza di fronte alla legge. Gli imputati erano stati scelti sulla base della loro importanza all’interno della struttura gerarchica e alla posizione ricoperta nel momento in cui si era verificato un crimine internazionale11.

14In merito agli stessi processi, il tribunale nascose e impedì di portare in aula materiale che avrebbe potuto coinvolgere nel processo, come accusati, esponenti e personalità sovietiche, per il trattamento nei confronti di soldati e civili tedeschi, nonché delle popolazioni dei territori occupati: non solo per salvaguardare i sovietici, ma anche per proteggere personalità americane, inglesi o francesi che avevano perpetrato alcuni dei crimini per cui erano accusati gli imputati.

15L’unilateralità del processo si rese evidente anche in merito all’ostruzionismo nei confronti della difesa, che fu continuamente ostacolata nell’arco di tutto il processo, limitando agli avvocati l’accesso ai servizi di cancelleria e al materiale raccolto, di cui gli Alleati potevano liberamente usufruire.

16Il processo si articolava in due distinte fasi processuali. Il principale filone riunì i principali gerarchi nazisti. A parte Hitler, Himmler, Goebbels e Mussolini, tutti deceduti, e Eichmann e Mengele, che erano riusciti a fuggire in Sudamerica, ventiquattro personalità di spicco del regime erano presenti al processo.

17Per quanto concerne il processo principale, in data 30 settembre 1946 il tribunale emise dodici condanne a morte nei riguardi di Herman Göring, Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Alfred Rosenberg, Karl Hermann Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl, Arthur Seyß-Inquart. Solo undici vennero eseguite il 16 ottobre 1946, in quanto Hermann Göring si suicidò il giorno precedente con il cianuro.

18I processi secondari (secondo gruppo di processi) chiamarono a giudizio criminali di guerra minori. All’interno di questo filone vennero celebrati i processi ai medici nazisti e contro i giuristi e le istanze economiche che si erano resi colpevoli di sfruttamento della manodopera nei campi di concentramento, contro il Ministero degli Esteri, contro il Comando Supremo delle forze armate, contro i capi dei servizi di Sicurezza del Terzo Reich e contro altri esponenti del potere nazionalsocialista.

19Le sentenze che vennero pronunciate furono nettamente diverse rispetto al processo principale. Quattordici esponenti furono condannati a morte, ma solo quattro sentenze furono eseguite. La maggior parte degli accusati fu assolta, mentre i restanti, seppur dichiarati colpevoli, non scontarono più di dieci anni di prigionia, o per buona condotta o per la grazia successiva.

12 IMT, Judgment of 1 October 1946, in The Trial of German Major War Criminals. Proceedings of the Int (…)
20Le accuse contro i nazisti si articolavano in quattro punti: crimini contro la pace, guerra d’aggressione, crimini contro il diritto di guerra e delitti contro l’umanità12, che furono raccolte all’interno della Carta di Norimberga.

13 TAYLOR, Telford, Anatomia dei processi di Norimberga, Milano, Rizzoli, 1993, p. 69.
14 CATARUZZA, Marina, DEAK, Istvan, Il processo di Norimberga tra storia e giustizia, Torino, UTET, 20 (…)
21Tali accuse furono elaborate dal giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, Robert H. Jackson, e dai suoi collaboratori e, dopo lunghissimi negoziati con la controparte inglese, sovietica e francese13, furono stilati gli atti di accusa definitivi. Gli americani e gli inglesi si concentrarono sulla formulazione delle imputazioni riferite ai crimini contro la pace e alla guerra di aggressione, mentre sovietici e francesi si adoperarono nella stesura del rapporto accusatorio in merito ai crimini di guerra e ai crimini contro l’umanità. Venne stabilito che l’atto di accusa doveva riferirsi al periodo precedente l’8 maggio 194514, giorno in cui terminò la guerra in Europa.

15 TAYLOR, Telford, op. cit., p. 97.
22Ognuno dei quattro procedimenti accusatori era gestito da una commissione istituita ad hoc. La commissione 1, presieduta dagli inglesi, doveva occuparsi delle incriminazioni in merito alla guerra offensiva. I russi, che presiedevano la commissione 2, dovevano occuparsi dell’accusa di crimini di guerra e dei crimini contro l’umanità. Le atrocità commesse in Europa occidentale, nell’area che pochi anni dopo avrebbe fatto parte del blocco occidentale, erano di pertinenza della commissione 3 e dei francesi. Infine, la commissione 4, insieme agli americani, avrebbe dovuto condurre il procedimento accusatorio in merito al complotto (conspiracy)15.

23Le accuse formulate dal tribunale internazionale facevano riferimento ai massacri, alla schiavitù attraverso il lavoro coatto, alla deportazione, alla persecuzione di interi popoli e di esponenti politici, alle atrocità perpetrate prima e durante la guerra in Germania e nei territori occupati, nonché alla preparazione e alla conduzione di guerre di aggressione.

24Lo sterminio degli ebrei non fu trattato a parte. Non fu creato nessun punto d’accusa specifico, ma rientrò nell’accusa di crimini contro l’umanità. L’opinione pubblica internazionale non aveva ancora una percezione della specificità del crimine nazista contro il popolo ebraico. Le informazioni provenienti dai campi di concentramento di Buchenwald e di Mathausen avevano fatto in modo che fosse noto il trattamento riservato agli ebrei, ma comunque non si era ancora compresa la reale portata della soluzione finale. A ciò deve essere aggiunto che, sebbene gli americani diffusero immediatamente la voce delle atrocità compiute nei campi di concentramento, lo stesso non fu fatto da parte dei sovietici. Quando l’armata Rossa liberò i campi di concentramento, molto più diffusi nella parte di territorio occupato dall’Unione Sovietica, tra cui figura la stessa Auschwitz, niente trapelò in merito al trattamento riservato agli ebrei. In confronto alla totalità delle persone liberate dai campi di concentramento, gli ebrei rappresentavano una minima parte, in quanto la maggior parte era già stata uccisa nelle camere a gas. La percezione comune dell’opinione pubblica si basava su dati limitati e che quindi portava ad un’erronea valutazione del trattamento riservato al popolo ebraico. Solamente quando iniziarono ad affluire dati e documenti più numerosi in merito alla politica nazista contro gli ebrei, l’opinione pubblica poté finalmente rendersi conto della portata tragica dell’evento.

25Benché nessuno avesse dei dubbi che i nazisti avessero commesso atrocità sconvolgenti, la principale difficoltà del tribunale internazionale non fu il reperimento delle prove, dal momento che se ne trovarono a migliaia, ma rendere chiaro alla corte la diretta partecipazione dei singoli nazisti o gruppi di nazisti alle atrocità o, nel caso del processo ai gerarchi, che avessero partecipato alla stesura di questi piani o che ne fossero a conoscenza.

16 DE FONTETTE, Francois, op. cit., p. 52.
17 Cfr. URL: [consultato il 19 agosto 2013].
26Per quanto riguarda le prime due accuse, crimini contro la pace e guerra d’aggressione, le più importanti imputazioni si riferirono alle attività per sovvertire la pace mondiale (conspiracy). Tra di esse si potevano annovere l’invasione dell’Austria, della Cecoslovacchia, della Polonia e dell’Unione Sovietica. La Germania era accusata di aver scatenato una guerra di proporzioni mondiali con le sue azioni aggressive, costringendo Gran Bretagna, Francia e, successivamente, Stati Uniti ad entrare in guerra16, pur deprecando queste nazioni l’uso della forza, per dirimere le controversie internazionali, per salvaguardare la libertà e l’indipendenza delle nazioni e dei popoli, contravvenendo alle risoluzione del Patto Briand-Kellogg17, firmato anche dalla Germania, che sottoscriveva il rifiuto da parte dei firmatari dell’utilizzo della forza per risolvere i dissidi tra le nazioni. La Germania veniva inoltre accusata di aver portato avanti misure aggressive attraverso l’occupazione della zona smilitarizzata del Reno e in ragione del suo massiccio riarmo, di aver contravvenuto ai patti del trattato di Versailles.

27Per quanto riguarda i crimini di guerra e i crimini contro l’umanità fu stilata una lunga lista, di cui elencherò le imputazioni principali. Le accuse misero in risalto l’atrocità e la totale mancanza di umanità di coloro che ordinarono ed eseguirono tali nefandezza, senza nessun rispetto per la vita umana.

28I nazisti depredarono e distrussero il territorio sovietico occupato. Migliaia di villaggi e città furono rase al suolo, per non parlare della sofferenza causata agli abitanti di queste zone attraverso la violenza, gli assassini, le esecuzioni, la fame e i maltrattamenti. L’occupazione nazista causò in tali zone centinaia di migliaia di vittime. Essi inoltre sfruttarono e schiavizzarono queste popolazioni per le esigenze economiche della Germania. Molti abitanti furono sradicati con la forza dalle loro zone per essere impiegate come manodopera coatta nel territorio tedesco o in altri luoghi.

18 IMT, op. cit., p. 59. URL:

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