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IL FIGLIO È MIO E LO CHIAMO COME MI PARE!  QUALCUNO ME LO PUÒ IMPEDIRE? L'Avvocato risponde 

IL FIGLIO È MIO E LO CHIAMO COME MI PARE! QUALCUNO ME LO PUÒ IMPEDIRE?



 

L’avvocato Simone Labonia ci spiega che esiste un limite alla volontà genitoriale, in merito al nome da attribuire ai propri figli!

La scelta del nome di un figlio appartiene certamente alla sfera delle decisioni dei genitori, ma non è una libertà assoluta. L’ordinamento italiano stabilisce infatti alcuni limiti precisi, posti soprattutto a tutela dell’identità e della dignità del minore. Non basta, dunque, che mamma e papà siano d’accordo: il nome scelto deve rispettare le regole previste dalla legge.

La disciplina fondamentale è contenuta nell’articolo 35 del D.P.R. 396/2000, come modificato dalla legge 219/2012.

La norma stabilisce che il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da uno o più nomi, ma comunque in numero non superiore a tre.
Esiste, quindi, un primo limite sostanziale alla libertà dei genitori.
La scelta non può trasformarsi in uno strumento capace di esporre il bambino a situazioni pregiudizievoli o a una futura identificazione problematica.
A ciò si aggiunge il ruolo dell’ufficiale dello stato civile, che non è un semplice esecutore della volontà familiare: la normativa stabilisce infatti che negli atti possono essere inserite soltanto dichiarazioni e indicazioni previste o consentite dalla legge.
Particolarmente significativo è anche l’articolo 29 dello stesso decreto.
Nell’atto di nascita deve essere indicato il nome attribuito al bambino secondo le disposizioni di legge e, se il dichiarante non provvede ad attribuirgli un nome consentito, è lo stesso ufficiale dello stato civile a supplire.
Il principio è dunque chiaro: la responsabilità genitoriale non equivale a un potere illimitato. I genitori esercitano le proprie scelte nell’interesse del figlio e devono rispettare le norme che ne tutelano identità e dignità.
Di conseguenza, anche l’eventuale successivo cambiamento del nome non è lasciato alla libera iniziativa dell’interessato.
La legge prevede che chi intenda cambiare il proprio nome debba rivolgersi al Prefetto, indicando le ragioni della richiesta.
Le procedure amministrative richiedono motivazioni oggettivamente rilevanti e, per i minorenni, l’istanza viene presentata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
La normativa, pertanto, cerca un equilibrio tra la libertà dei genitori di scegliere il nome e la necessità di evitare che una decisione familiare produca conseguenze negative sulla vita del bambino.
Il nome non è soltanto una preferenza personale: è un elemento permanente dell’identità giuridica di una persona.
E proprio per questo motivo, davanti all’anagrafe, la volontà dei genitori incontra un confine preciso: non tutto ciò che è desiderato può diventare automaticamente il nome di un figlio.

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