POSSO ESSERE IO A SCEGLIERE CHI SI PRENDA CURA DI ME IN CASO DOVESSI PERDERE LA MIA AUTONOMIA?
Nel commento dell’avvocato Simone Labonia viene spiegata una norma non molto conosciuta: la designazione di un Amministratore di Sostegno anticipata, per scegliere oggi chi ci assisterà domani.
Pensare oggi a chi dovrà occuparsi dei nostri interessi nel caso in cui, in futuro, non fossimo più autonomi significa esercitare una forma concreta di autodeterminazione.
L’ordinamento italiano consente infatti di designare anticipatamente il proprio amministratore di sostegno, evitando che la scelta venga rimessa interamente al giudice tutelare nel momento in cui sopraggiunga una situazione di incapacità.
La disciplina fondamentale è contenuta nella legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto nel Codice civile la figura dell’amministrazione di sostegno con l’obiettivo di proteggere, limitando il meno possibile la capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia.
La norma stabilisce espressamente che l’amministratore di sostegno può essere designato direttamente dall’interessato «in previsione della propria eventuale futura incapacità», attraverso atto pubblico oppure scrittura privata autenticata.
La designazione può inoltre essere revocata dallo stesso autore, rispettando le medesime forme.
La designazione, tuttavia, non equivale alla nomina automatica.
Quando si verificheranno i presupposti dell’amministrazione di sostegno, sarà sempre il giudice tutelare a procedere alla nomina: la norma prevede infatti la misura nel caso che una persona, a causa di infermità o menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
E proprio qui emerge la forza della designazione anticipata: il giudice deve tenerne conto delle indicazioni, salvo che sussistano gravi motivi che rendano opportuno scegliere una persona diversa. In assenza di una designazione, la legge indica una precisa preferenza: coniuge non legalmente separato, convivente stabile, padre, madre, figlio, fratello o sorella, parente entro il quarto grado oppure il soggetto indicato dal genitore superstite.
La scelta deve comunque essere effettuata esclusivamente nell’interesse del beneficiario.
Non è dunque sufficiente indicare una persona gradita: il giudice conserva il potere di verificare che quella scelta sia realmente compatibile con le esigenze di protezione.
La norma disciplina il decreto di nomina, la durata e la pubblicità della misura, individua i soggetti legittimati a promuovere il procedimento, stabilisce le regole procedurali e l’ascolto personale dell’interessato.
Ed ancora tutela la capacità di agire del beneficiario per gli atti non riservati all’amministratore, disciplina i doveri dell’amministratore, individua le norme applicabili, regola gli atti compiuti in violazione di legge o delle disposizioni del giudice e disciplina cessazione e sostituzione dell’amministratore.
La procedura ha subito modifiche con la riforma Cartabia, con una nuova disciplina processuale entrata a regime per i procedimenti successivi al 28 febbraio 2023.
In definitiva, la designazione anticipata rappresenta uno strumento importante di pianificazione personale: non sostituisce il giudice tutelare, ma consente alla persona, quando è ancora pienamente capace, di esprimere una preferenza destinata ad assumere rilievo proprio nel momento in cui non sarà più in grado di farlo.
Una scelta preventiva che può ridurre conflitti familiari e rendere più aderente alla volontà dell’interessato la futura misura di protezione.





