Sospensione play out di B, ricorso della Salernitana respinto: le motivazioni della Corte Federale
La Corte federale d’appello ha respinto il ricorso della Salernitana e ha anche pubblicato le motivazioni. Il club granata, dopo il reclamo respinto dal Tribunale federale nazionale, aveva portato avanti la propria battaglia in punta di diritto, davanti al secondo grado della giustizia sportiva. Si era opposto alla sospensione dei primi playout, contro il Frosinone, e alla fissazione dei nuovi, poi giocati e persi contro la Sampdoria.
Il punto 9 recita testualmente: “L’art. 27, comma 1, dello statuto della LNPB attribuisce al Consiglio direttivo la formazione dei calendari delle competizioni ufficiali, salva l’approvazione dell’Assemblea. Il comma 2, ultimo periodo, dello stesso art. 27 – che il comunicato ufficiale n. 211 espressamente richiama in premessa – dà al Presidente di Lega la facoltà di “disporre, sia d’ufficio sia a seguito di richiesta di uno o di entrambe le società interessate, la variazione di data, dell’ora dell’inizio e del campo delle singole gare”. Secondo il primo periodo del comma 2, “non è ammesso reclamo da parte delle società sulla formazione dei calendari, nonché sulla data o sull’ora d’inizio delle gare”. Riguardo la sospensione del playout con il Frosinone, il dispositivo pubblicato dalla Corte federale d’appello, presidente Torsello, sottolinea: “Con i comunicati ufficiali di cui si controverte, è stato tutelato il preminente interesse alla regolarità del campionato. Se così non avesse fatto, i playout per avventura svolti sarebbero stati a fortissimo rischio di inutilità e si sarebbero originate aspettative alla permanenza nel campionato di serie B potenzialmente destinate a essere frustrate, con evidente impatto sulla regolarità dei tornei e prevedibile accendersi di un complesso contenzioso. D’altronde, i play-out devono tenersi fra le squadre individuate in base all’assetto della classifica finale del campionato, con incidenza dei provvedimenti disciplinari adottati dagli organi della giustizia sportiva, e non di quella determinata dai soli risultati di gioco”. Poi il caso Brescia. Ancora la Corte: “Quanto alla lesione dei propri interessi che la Salernitana diffusamente lamenta, basti osservare che questa è in buona parte generica, indimostrata o irrilevante, è comune a tutte e quattro le società interessate dai playout e infine,è dipesa dalle violazioni contestate al Brescia, accertate in giudizio, e alle conseguenze che ne sono derivate circa la classifica finale del campionato e non dai provvedimenti impugnati in questa sede”.





