You are here
UFFICIALE: Il TAR respinge il ricorso, Salernitana – Venezia si gioca regolarmente Calcio Primo piano Salernitana Sport 

UFFICIALE: Il TAR respinge il ricorso, Salernitana – Venezia si gioca regolarmente

I play out di Serie B si giocheranno regolarmente. Il TAR del Lazio ha respinto in questi minuti il ricorso d’urgenza del Venezia, che chiedeva la sospensiva della delibera del presidente della Lega di Serie B Mauro Balata con cui aveva stabilito per mercoledì 5 giugno e per domenica 9 giugno le date degli spareggi salvezza.

Ecco la sentenza del TAR

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 6607 del 2019, proposto da
Società Venezia Football Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Fantini, Gianluca Cambareri, Luca Spaziani, Gianmaria Daminato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alberto Fantini in Roma, via Principessa Clotilde n. 7;
contro

Lega Nazionale Professionisti Serie B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;
nei confronti

Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del Presidente p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Giancarlo Viglione nel cui studio in Roma, Lung. dei Mellini n. 17 è domiciliata;
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Us Salernitana 1919 S.r.l.,
Foggia Calcio S.r.l. , in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Catricalà,, Luigi Fischetti e Fabio Baglivo domiciliati presso lo studio dell’avv. Catricalà, indirizzo PEC registri;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare,

anche ex art. 56 c.p.a.,

– del Comunicato Ufficiale n. 169 del 30 maggio 2019, comunicato alla

ricorrente in pari data, del Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie

B con il quale, preso atto del C.U. FIGC n. 108/CFA – Sezioni Unite del 29

maggio 2019 e a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 161 del

15 maggio 2019, ha reso pubblica la nuova classifica finale del Campionato

Serie BKT 2018/2019 nonché, visto il Consiglio Federate tenutosi in data 30

maggio 2019, ha comunicato il calendario delle gare di andata e ritorno di play

out;

– nonché di ogni altro atto e/o comportamento presupposto, consequenziale e/o

connesso, ancorché non cognito alla ricorrente, tra cui, ove occorrer possa:

– il Comunicato Ufficiale n. 167 del 27 maggio 2019 del Presidente della Lega

Nazionale Professionisti Serie B con il quale si è determinato lo svolgimento

delle gare valide per i playout e, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori

provvedimenti da parte di organi della Giustizia Federale, rimesso al Consiglio

Direttivo ogni ulteriore provvedimento consequenziale;

– il parere n. 3 del 2019, prot. n. 409/19, del collegio di Garanzia Sez. Consultiva

del CONI;

– il verbale, se esistente, del Consiglio Federale citato nel Comunicato Ufficiale

n. 169 del 30 maggio 2019 del Presidente della LNPB.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Visto l’atto di costituzione della Lega di serie B, della F.I.G.C e di Foggia Calcio s.r.l.;

Viste le memorie depositate dalle parti;

Considerato che, in disparte l’eccezione di difetto di giurisdizione che sarà adeguatamente apprezzata nella sede collegiale, allo stato non si ravvisano le ragioni di estrema gravità ed urgenza per la concessione della misura cautelare monocratica ai sensi dell’art. 56 del c.p.a.;

ritenuto, inoltre, che, nel necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, appare preminente l’interesse alla conclusione del campionato al fine di permettere alle parti resistenti di organizzare le prossime stagioni;

ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare.

P.Q.M.

Respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 11.6.2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 3 giugno 2019.

 

 

fonte trivenetogoal.it

mm

scritto da 







Related posts