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Test del DNA e riconoscimento di paternità L'Avvocato risponde 

Test del DNA e riconoscimento di paternità

Terzo millennio: periodo di difficile difesa delle istituzioni e dei fondamenti della società. Epoca strana, in cui può apparire vero o falso tutto e il contrario di tutto, a seconda di quali siano i media che si seguono o i giornali che si leggono. Anche l’istituzione famiglia risulta sempre più debole e sottoposta ai colpi di una società, che nulla riconosce come inamovibile e certo.

Troppi processi sono attivi proprio su problematiche di coppia, e quali comportamenti crudeli siamo costretti a riscontrare, da parte di coniugi l’uno contro l’altro armati o di genitori in cui, nemmeno l’amore per un figlio, fa in modo che assumano sembianze umane. Nell’ambito di quest’ultima problematica, sempre più numerose sono le procedure giudiziarie per il disconoscimento di paternità o i tentativi di fuggire, finalizzati al non rimanere obbligati al sostentamento morale e materiale di un nascituro, ai sensi dell’articolo 269 del Codice Civile.

Spesso le madri chiedono che il Tribunale costringa un padre “sfuggente” a riconoscere la propria prole, con conseguenti annotazioni sui registri dello stato civile e tutto ciò che ne consegue, compreso il mantenimento, determinato a seconda delle condizioni economiche. Comunque una batosta monetaria, per chi si sente “single nell’anima”.

Il procedimento può avvalersi di testimonianze e audizione delle parti ma, la Prova Regina rimane il test del DNA, per accertare la paternità biologica. Il nostro ordinamento prevede che non si possa obbligare nessuno a sottoporsi ad esami clinici. Chi ha la coda di paglia, in teoria, potrebbe quindi sottrarsi a tale decisiva ed inequivocabile prova. Attenzione però “padri non padri”: ormai è giurisprudenza costante ritenere tale rifiuto come indizio inoppugnabile di paternità.

Anche la Cassazione Civile, con sentenza 28886/ 2019, ha stabilito che il rifiuto da parte del chiamato in giudizio e valutabile, dal giudice, come dimostrazione della fondatezza della domanda.

Almeno in questi casi: nessuno costruisce ponti d’oro al nemico che fugge!

A cura dello Studio Legale Labonia dell’avvocato Simone Labonia.

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