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STOP AL PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE. SCOPRIAMO TEMPI E LIMITI.. Economia 

STOP AL PIGNORAMENTO DELLA PENSIONE. SCOPRIAMO TEMPI E LIMITI..

Stop al pignoramento delle pensioni. Il decreto Rilancio prevede la sospensione del pignoramento di denaro a valere sull’assegno pensionistico fino al 31 agosto 2020. Le trattenute in corso riprenderanno dal 1 settembre. Allo stesso tempo vengono sospese anche le procedure e l’iter burocratico già avviato per ottenere il pignoramento della pensione. Tutto è rinviato, insomma, a settembre, salvo ulteriori interventi da parte del legislatore in fase di conversione del decreto in legge.

Ogni anno centinaia di contribuenti subiscono un pignoramento da parte dei creditori sui loro beni o sui loro risparmi. Quando si accumulano dei debiti è possibile che i creditori utilizzino ogni strada pur di recuperare quanto loro spetta. In alcuni casi anche la pensione diventa oggetto di interesse dei creditori tesi a recuperare le somme dovute con ogni mezzo. In caso di debiti è possibile pignorare la pensione per recuperare le somme dovute attraverso un’azione diretta dell’Inps (erogatore dell’assegno) o sul conto del debitore.

Recentemente è cambiata la somma pignorabile della pensione con l’aggiunta di nuovi limiti entro cui è possibile procedere con il recupero delle somme dovute. Con l’aumento dell’importo dell’assegno sociale è scattato anche il tetto del minimo vitale della pensione, sotto la cui soglia la stessa non è pignorabile.
Come stabilito dall’art. 545 del codice di procedura civile alcune pensioni non sono pignorabili come l’assegno sociale, la pensione di invalidità totale e l’indennità di accompagnamento La pensione di inabilità e di invalidità sono pignorabili nei limiti stabiliti dal giudice tenendo conto delle necessità del debitore.
Nel caso della pensione esistono due i tipi di pignoramento possibile:

  • il pignoramento in capo all’Istituto di credito: l’atto di pignoramento viene notificato alla Banca presso cui il pensionato riceve l’accredito della pensione.La trattenuta viene fatta dalla Banca che la versa poi al creditore.In questo caso esistono delle limitazioni all’azione.
  • il pignoramento diretto in capo all’Inps: in questo caso il pignoramento avviene prima ancora che venga accreditato l’assegno di pensione. In tali occasioni si decurta la pensione nei limiti consentiti dalla legge e l’atto di pignoramento viene notificato sia all’Ente di previdenza che al debitore.

La pensione viene decurtata di un importo che varia da un decimo ad un quinto. La trattenuta viene effettuata dall’Inps che poi la versa al creditore.
La legge pone dei limiti al pignoramento della pensione molto più forti rispetto a quelli previsti per lo stipendio del lavoratore dipendente.
Tali limiti variano a seconda che il creditore sia un soggetto privato o lo Stato.
Nel 2020 secondo la quota di sopravvivenza minima stabilita sono impignorabili gli importi di pensione inferiori ai 689,74 euro.
Quando il creditore è un soggetto privato (ad esempio una Banca, una finanziaria, una società, la compagnia del telefono, della luce o del gas, il padrone di casa, un fornitore, il condominio), il pignoramento è soggetto ai seguenti limiti.

PIGNORAMENTO IN CAPO ALL’INPS
Quando il pignoramento viene fatto direttamente all’Inps è possibile il pignoramento di un quinto del netto della pensione mensile detratto il limite vitale. Il limite vitale è pari a 1,5 volte l’assegno sociale (somma quest’ultima rivalutata annualmente). Ad oggi l’importo dell’assegno sociale è pari a 459,83 euro.
Oggi il limite del pignoramento della pensione è pari a 689,74 euro (pari a 1/2 dell’assegno sociale: 459,83 + il 50% di tale cifra ossia 229,91).
Questo significa che se la pensione è inferiore a 689,74 euro il debitore non potrà subire un pignoramento.
Se invece è superiore a tale importo sarà pignorabile solo il quinto dell’eccedenza rispetto a 689,74 euro non del totale. Quindi su una pensione di 1.000 euro bisogna detrarre 689,74 euro.
Il risultato 310,26 euro potrà essere pignorato per massimo un quinto ossia 62,05 euro. Quindi il pignoramento possibile su di una pensione di 1.000 euro sarà di 62,05 euro al mese.

PIGNORAMENTO IN CAPO ALLA BANCA
Quando il pignoramento viene fatto in capo alla Banca le regole cambiano.
Innanzitutto le somme già depositate sul conto prima dell’arrivo dell’atto di pignoramento possono essere pignorate solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale ossia 459,83×3 = 1.379,49 euro. Se un pensionato ha sul proprio conto corrente solo 1.000 euro non subirà alcun pignoramento dei risparmi accumulati.
Se invece ha sul conto corrente 2.000 euro subirà un pignoramento pari alla differenza tra 2.000 e 1.379,49 ossia di solo 620,51 euro.
Circa le mensilità della pensione che saranno erogate nei mesi successivi alla notifica del pignoramento, e sino ad estinzione totale del debito, valgono i limiti al pignoramento della pensione visti in capo all’Inps: ossia su ogni mensilità la Banca potrà trattenere un 1/5. In questo caso non vige la limitazione del minimo vitale che vale solo quando il pignoramento avviene in capo all’Inps.

PIGNORAMENTO PENSIONE PER CARTELLE ESATTORIALI
L’Agenzia delle Entrate può pignorare la pensione? La risposta è si.
Quando un pensionato non provvede a saldare una cartella di pagamento con debiti iscritti a ruolo entro 60 giorni, allora scatta il pignoramento. In questo caso è l’Agenzia delle Entrate Riscossione che avvia la procedura formale per il recupero crediti.

In tali occasioni, l’AdE è tenuta a rispettare i limiti impignorabili della pensione secondo lo schema seguente:

  • 1/10 per importi fino a 2.500 euro;
  • 1/7 per importi tra i 2.500 e 5.000 euro;
  • 1/5 per importi superiori a 5 mila euro.

Ricordiamo che, in ragione dell’art. 13 D.l. 27 giugno 2015 n. 83, esiste un limite di assegno pensionistico impignorabile. Esso stabilisce la quota minima di sopravvivenza che non può essere pignorata e corrisponde ad un determinato importo.







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