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SIMULAZIONE DI REATO E NORMATIVA VIGENTE L'Avvocato risponde 

SIMULAZIONE DI REATO E NORMATIVA VIGENTE

Le nostre aule di Giustizia sono già sufficientemente intasate di lavoro arretrato, ed i magistrati sono gravati da una enorme mole di lavoro, che non consente un sereno svolgimento dell’attività giudiziaria.

Ad abundantiam, esistono anche le denunzie che vogliono simulare un reato, tali da avviare un procedimento per l’accertamento dei fatti oggetto di causa.

La nostra normativa ed il codice penale, puniscono in maniera molto decisa questi comportamenti, che possono essere motivati da una serie di circostanze, ma che sfociano sempre nell’avviare un’attività degli organi inquirenti.
Come previsto dall art. 367 del Codice Penale, è necessario che la falsa denuncia sia credibile e tale da avviare l’operato degli inquirenti per accertarne i contorni.

Di fatto, se la denuncia appare palesemente non credibile, le indagini verranno avviate al solo fine di stabilirne la veridicità e non per accertare i fatti denunciati. Spesso capita che la simulazione venga attuata a seguito di un vero reato, ad esempio un furto, solo per maggiorare gli effetti e le conseguenze subite.

Vi è poi la “simulazione di reato materiale”, che si configura costruendo false tracce di un reato mai consumato, intervenendo materialmente su oggetti o persone.
Appare dunque chiaro che, la ragione della legge, è quella di tutelare il corretto evolversi della vita giudiziaria, per fare in modo che non vengano inutilmente avviate delle indagini preliminari, con dispendio di tempi e personale.

La simulazione di reato attuata con una falsa denuncia, molto spesso, produce gli ulteriori risvolti dei reati di “diffamazione e di calunnia” e le pene previste in questi casi sono particolarmente severe: a seconda delle conseguenze che ne scaturiscono, possono arrivare fino a 6 anni di reclusione o addirittura a 10, in presenza di specifiche aggravanti.

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