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RINUNCIA UNILATERALE AD UN CREDITO E RESTITUZIONE DI DONI L'Avvocato risponde 

RINUNCIA UNILATERALE AD UN CREDITO E RESTITUZIONE DI DONI

Ai giorni nostri, è la norma che esistano creditori e debitori, così come è vita quotidiana fare un dono ad una persona.

Ma cosa succede quando un creditore decide di rinunciare a quanto gli è dovuto o quando, chi ha fatto un dono, si pente e vorrebbe fare marcia indietro?
Approfondiamo questi due aspetti di ben differenziate fattispecie.
La rinuncia unilaterale di un credito, è disciplinata dall’art.1236 Codice Civile che, testualmente, indica l’estinzione di un’obbligazione per la dichiarazione di rinuncia da parte del creditore, salva la mancata contro dichiarazione del debitore, di non voler accettare detta evenienza.
La volontà di rinuncia del creditore può essere dipendente da svariate motivazioni, vuoi per aver ottenuto le prestazioni in altre forma, vuoi come semplice atto di liberalità. Per la dichiarazione di rinunzia, la legge non prevede alcuna forma particolare.
Non bisogna perdere però di vista gli aspetti fiscali, riferiti alla deduzione amministrativa delle perdite.
La normativa tributaria, all’art. 101 del Testo Unico delle Imposte Dirette, prevede che l’imprenditore, per attivare la deduzione fiscale delle perdite, deve dimostrare che sono definitive e non successivamente ripetibili, e deve anche dimostrare, con elementi certi e precisi, di aver attivato quanto possibile per ottenere il ristoro di ciò che gli è dovuto. Anche la Corte di Cassazione, con sentenza 4567/2019, ha sancito che la certezza che di sia verificata una perdita, fiscalmente rilevante, può essere data con ogni mezzo di prova: essenzialmente con la certificazione di assenza di beni materiali del debitore, rilevabile da un verbale di pignoramento negativo, o con attestati che dimostrino l’infruttuosità di una procedura esecutiva.
Altro discorso è quello riferito alla restituzione di un dono.
La nostra normativa prevede che le donazioni, fatte in occasioni di eventi quotidiani, non possano essere revocate, così come i regali tra fidanzati, sia che si tratti di oggetti di poco valore, che di costosi gioielli.
Se invece il bene donato è di particolare valore economico, come ad esempio un automobile o un appartamento, è necessario un atto di donazione ufficiale con rogito notarile.
In caso contrario, in assenza di tale specifica procedura, il bene va restituito su richiesta del donante perché, chi lo possiede, è privo del titolo abilitante. La donazione a seguito di atto notarile, puo essere revocata solo per la sopravvenienza di figli, o per comportamenti di manifesta ingratitudine da parte del beneficiario.

Per maggiori informazioni è possibile richiedere la consulenza specifica dei legali dello Studio Legale Labonia.

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