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RES NULLIUS (COSE DI NESSUNO). NORMATIVA L'Avvocato risponde 

RES NULLIUS (COSE DI NESSUNO). NORMATIVA

Quante volte ci è capitato di sognare un ritrovamento importante di oggetti preziosi, senza un proprietario dimostrabile: le cosiddette “res nullius”, che sono regolamentate dal nostro ordinamento e sono definite come oggetti privi di proprietà o abbandonati.

Tali beni possono diventare oggetto di “occupazione”, ed entrare, a tutti gli effetti, nel patrimonio di chi le rinviene.
Il termine “occupazione” altro non definisce se non una condotta che attua una presa di possesso di beni mobili.

L’art.930 del Codice Civile indica una percentuale da riconoscere, da parte del proprietario che possa dimostrare i propri diritti sulla cosa rinvenuta, pari al 10% del valore della stessa, da versare al ritrovatore.

Nel diritto dell’antica Roma, invece, non era riconosciuta la possibilità di impossessarsi di una cosa abbandonata, pena gravi sanzioni: le attuali disposizioni trovano origine nel diritto tedesco, salvo l’obbligo di ufficializzare alle autorità i ritrovamenti.

Un momento di attenzione, però! Esiste una ben specificata procedura per diventare legittimi proprietari di beni rinvenuti: laddove non si possa risalire ad un legittimato, chi trova qualunque bene mobile, da un semplice ombrello ad una valigetta con €100.000, è tenuto a consegnarlo al Sindaco del luogo del ritrovamento.

L’autorità preposta dovrà pubblicare, per un periodo specifico sull’Albo Pretorio, cosa è stato rinvenuto e dove.
Se entro un anno dalla pubblicazione nessuno si dovesse presentare con i titoli dimostrativi, che ne legittimano la proprietà, il bene apparterrà a chi lo ha rinvenuto.

Permane, comunque, valido il sistema della ricompensa.
Resta una favola, invece, quella di ritrovare in mare un veliero abbandonato e diventarne il proprietario: le onde non sono terra di nessuno e, per chi dovesse trovarsi in tale situazione, sappia che la legge prevede il riconoscimento di un terzo del valore, da versare da parte del proprietario.

Se questo non dovesse palesarsi, il premio sarà riconosciuto dalle Autorità Marittime, successivamente alla vendita del natante rinvenuto.

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