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REATO DI VILIPENDIO E CODICE PENALE L'Avvocato risponde 

REATO DI VILIPENDIO E CODICE PENALE

La nostra vita è sempre più caotica, ed i momenti di distensione sono sempre più rari. Ognuno cerca di esorcizzare come può questo nervosismo crescente, ma non sempre tutti ci riescono. Capita ormai troppo spesso che, anche le persone più educate e normalmente tranquille, si lascino andare a reazioni verbali non proprio signorili.

In questi scatti d’ira, di solito, sono presi di mira persone, parenti, amici, politici, istituzioni, o quant’altro possa venire in mente ad un soggetto esasperato. Attenzione però a non esagerare e, soprattutto, a scegliere bene i propri obiettivi di sfogo: chi sbaglia “target” può andare incontro a grossi problemi, anche di natura penale.

Il nostro Diritto parla di “vilipendio”, in riferimento ad una tipologia di reato che consiste in manifestazioni di disprezzo verbale, rivolte essenzialmente ad istituzioni dello Stato, confessioni religiose o all’indirizzo dei defunti. La art. 290 del Codice Penale, sanziona chi commette vilipendio verso della Repubblica, le Istituzioni Costituzionali e le Forze Armate, punendo i colpevoli con una multa fino a €5.000.

Punire una manifestazione di disprezzo personale ha creato molte critiche in dottrina, che ha ravvisato un conflitto con la libera manifestazione di pensiero.

Ancora più dure sono le pene ex art. 278 Codice Penale, per chi offende l’onore ed il prestigio del Presidente della Repubblica: si arrivano a contemplare fino a 5 anni di reclusione.

Parimenti viene punito con la reclusione, ex art. 292 Codice Penale, chi deteriori o imbratti pubblicamente la bandiera nazionale.
Quindi, attenzione a non perdere le staffe in pubblico, lanciando strali avvelenati verso bersagli socialmente protetti.

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