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PORNOGRAFIA MINORILE E PEDOFILIA L'Avvocato risponde 

PORNOGRAFIA MINORILE E PEDOFILIA

Purtroppo le cronache dei nostri media e le aule dei nostri Tribunali, sono sempre più impegnate nel raccontare episodi orribili, legati al fenomeno della pedofilia e della pornografia minorile.
Un vero e proprio cancro della nostra società che, per quanto faccia inorridire nei suoi risvolti eticamente inaccettabili, non riesce ad essere estirpato e distrutto.

I numeri legati agli episodi che riguardano la scomparsa dei minori sono in crescita esponenziale e, l’ipotesi che tali scomparse siano sempre più legate al commercio ignobile dei pedofili, attanaglia le nostre anime con un senso di impotenza quasi colpevole, per non essere capaci di attuare tutto ciò che è necessario per impedire tali misfatti.

Insiema a tutti i componenti dello Studio Legale Labonia, che si uniscono nel condannare tali reati, tra i più abietti che possano essere commessi, cerchiamo di approfondire la normativa sulla materia.

Il delitto di pornografia minorile punisce con la reclusione da 6 a 12 anni, oltre ad una sanzione pecuniaria, chiunque produca o realizzi materiale pornografico, utilizzando la presenza di minori. La stessa pena è contemplata per tutti coloro che inducano i minori a tal tipo di indegna attività: o anche per chi la diffonda, la distribuisca, la divulghi o semplicemente la pubblicizzi.
Ovviamente, è punito parimenti anche il comportamento di chi utilizzi strumenti telematici, per la commistione del reato, seppur nell’ambito di chat private o utilizzando programmi di “file sharing”.

Ovviamente la norma si riferisce, anche e soprattutto, a chi attua comportamenti finalizzati ad attirare la curiosità dei minori, al fine di uno sfruttamento sessuale degli stessi.
Anche la semplice cessione a livello gratuito di materiale pedopornografico, comporta la minor pena della reclusione fino a 3 anni.
Tale misura attenuata della pena, può essere applicata solo ad episodi occasionali di singoli individui, escludendo quindi i casi in cui possa essere raggiunto un indeterminato numero di soggetti. Prevista un aggravante, riferita alla divulgazione di un numero elevato di immagini.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 51815/2018, hanno confermato che, per l’applicazione dell’articolo 600 – ter Codice Penale, non è necessario uno specifico accertamento del pericolo di diffusione del materiale pedopornografico, considerando detto pericolo insito anche nella sola produzione e detenzione.

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