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OMISSIONE DI SOCCORSO IN MARE L'Avvocato risponde 

OMISSIONE DI SOCCORSO IN MARE

Le tragedie umane sono quelle che, sempre di più, colpiscono la nostra sensibilità: a prescindere da convincimenti politici o di contrarie ipotesi con cui affrontare argomenti di tale delicatezza.

Ci riferiamo, ovviamente, all’ultima delle tante tragedie del mare che, di recente, ha prodotto decine di vittime Innocenti, immolate sull’altare di interessi politici ed economici, che non si fanno scrupolo di sfruttare il bisogno estremo delle della povera gente, pur di perseguire fini illeciti ed abominevoli.

Quando succedono queste tragedie, cosa ancor più raccapricciante, parte il “teatrino” di accuse e difese in cui, la nostra classe politica, quasi perde di vista la realtà di tante vite strappate, adoperandola solo come mezzo per infangare chi gestisce questo problema, forse col precipuo, od unico scopo, di acquisire credibilità mediatica.

Non spetta a noi, in questa sede, entrare nei risvolti delle “beghe di Palazzo”, ma ci compete fare un quadro della normativa che regolamenta la materia.
L’art. 1113 del Codice della Navigazione, prevede che “chiunque, nelle condizioni previste dagli articoli 70/107/726, ometta di cooperare con ogni mezzo disponibile al soccorso di persone in difficoltà marittima, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni”.

Anche la Corte di Cassazione, con sentenza 6626/2020, ha sancito che, l’adempimento di tale dovere, discende da “fonti internazionali pattizie”, oltre che dal disposto di cui all’art. 10 comma 1 della nostra Costituzione.

La convenzione SAR di Amburgo prescrive l’obbligo, oltre che al salvataggio, anche al trasporto in luogo sicuro.

Le nuove regole sul soccorso dei migranti, approvate dal governo Meloni, renderanno più complicata la vita delle OMG che, se contravverranno alle disposizioni, si vedranno negato l’ingresso in porti italiani, con sanzione amministrativa fino a €50.000, oltre a 2 mesi di fermo della nave.

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