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Il 10 maggio di 45 anni fa l’abolizione dei manicomi con la legge Basaglia Attualità 

Il 10 maggio di 45 anni fa l’abolizione dei manicomi con la legge Basaglia

Accadde oggi: il 10 maggio del 1978, il giorno dopo il ritrovamento del corpo di Aldo Moro, veniva approvata definitivamente – direttamente dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato dell’epoca (presieduta dal Sen. Ossicini) riunita in sede legislativa, quindi senza passaggi in Aula – la legge n. 180/78 che sarà poi conosciuta come “Legge Basaglia”, dal nome dello Psichiatra che più di tutti si era fatto promotore dei termini di quella norma. Il contesto dell’approvazione (la legge venne poi promulgata dal Capo dello Stato il 13 maggio) fu anomalo. Nel paese era fortissimo il clima di incertezza legato all’azione destabilizzante del terrorismo che, come si è ricordato in apertura, era al culmine della sua azione. Il Parlamento era poi impegnato, da diversi mesi, nella definizione della riforma del sistema sanitario, all’interno della quale (come effettivamente accadde) doveva rientrare anche la riforma del sistema psichiatrico. Premeva invece l’urgenza di trovare soluzione alla situazione che si sarebbe creata in ragione dello svolgimento di un referendum, sostenuto dal partito radicale, che chiedeva l’abrogazione della legge manicomiale del 1904 allora in vigore. Qualora la richiesta di abrogazione di quella legge fosse stata respinta con il referendum ci si sarebbe trovati con una legge arcaica “blindata” dalla volontà popolare e sarebbe diventato impossibile modificarla. Del resto l’opinione pubblica era orientata a mantenere e a rafforzare le misure che almeno all’apparenza sostenevano l’ordine e la sicurezza, essendo profondamente turbata dai drammatici eventi di quel periodo. Non a caso, quando gli elettori furono chiamati a votare con referendum sulla proposta radicale di abrogazione dell’ergastolo, la respinsero a larga maggioranza. I tempi per evitare il referendum erano strettissimi: se entro l’11 maggio non si fosse completato l’iter della nuova legge si sarebbe celebrato. Il dibattito culturale e politico sulla psichiatria andava avanti da tempo, sulla spinta delle idee propugnate in particolare da Franco Basaglia, idee peraltro largamente sperimentate in molti contasti territoriali e che si rifacevano al movimento antipsichiatrico di origine inglese. Per queste ragioni quanti si erano battuti per la riforma psichiatrica temevano che il loro impegno, giunto ormai sulle soglie della definitiva approvazione legislativa, fosse vanificato da un voto referendario emotivamente influenzato in senso negativo da vicende eccezionali. Nel clima di nuova collaborazione tra le forze politiche, sollecitato dalla drammatica emergenza terroristica, si compì un piccolo miracolo parlamentare: il varo di una legge, di grande significato tecnico, sociale e politico, in meno di tre settimane dalla data della sua presentazione al Parlamento. A dicembre del 1978, quando fu varata la legge 833 di riforma del sistema sanitario, poi, la 180 venne inglobata in questa normativa costituendone gli articoli 33, 34, 35 e 64. L’istituzione manicomiale in Italia vedeva, fin dagli anni ’50, oltre 100.000 cittadini internati. I manicomi svolgevano una funzione prevalente di contenitore sociale di una serie di problemi diversificati: la loro popolazione era costituita non soltanto da persone con disturbi mentali ma anche da disabili gravi e gravissimi, disadattati sociali, emarginati, alcoolisti. C’era perfino chi nasceva in manicomio e vi trascorreva tutta la vita. Il ricovero, quasi sempre deciso da altri, era obbligatorio e spesso durava fino alla morte, in quanto non esistevano stimoli o soluzioni alternative. Il criterio per l’internamento in manicomio non era la malattia mentale ma, ai sensi della legge del 1904, la pericolosità o il “pubblico scandalo” ed è quindi evidente che la funzione del manicomio fosse solo in minima parte di “cura”. La base teorica su cui si costruì la legge 180 risiede nella convinzione secondo cui un effettivo recupero del malato di mente non può prescindere dal suo reinserimento nella società, reinserimento la cui possibilità viene radicalmente negata dall’istituzione manicomiale. La modalità prioritaria par attuare questo reinserimento fu vista nella forte garanzia e limitazione temporale delle procedure di ricovero obbligatorio, limitate solo alla situazione eccezionale ed urgente del Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) che, ai sensi della legge 180, viene disposto per massimo 7 giorni (prolungabili motivatamente) ”solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall’infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere”. Infatti, il titolo della legge 180 non contiene alcun riferimento diretto alla malattia mentale pure perché si intendeva riportare pienamente la malattia psichica nell’alveo della “normale” sanità. La legge 180 si chiama “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori” e riguarda le procedure e le garanzie con cui questi possono essere eseguiti in ogni situazione sanitaria di emergenza. Di fatto essa ha semplicemente vietato le nuove ammissioni in manicomio e sancito che non si costruissero più ospedali psichiatrici, dando inizio alla lunga agonia di queste strutture che si è (almeno formalmente) conclusa solo nei primi anni 2000. La legge 180 ha demandato tutta la sua attuazione alle Regioni, nello spirito della riforma del sistema sanitario che si andava delineando. Di fatto, una delle critiche più forti che ha raccolto negli anni la 180 è proprio quella di non aver predisposto adeguatamente l’organizzazione della psichiatria dopo la chiusura dei manicomi. I principali problemi della psichiatria post-180 sono, infatti, legati al fatto che alcune Regioni hanno emanato in modo tempestivo le loro linee normative ma altre hanno ritardato, anche tanto.

Solo nel 1994, 16 anni dopo la 180 e 14 anni dopo la morte di Basaglia (venuto a mancare il 29 agosto 1980), è arrivato il progetto obietivo “Tutela della Salute Mentale  che delineava quali fossero le strutture da attivare a livello nazionale e dava finalmente l’avvio ad una riorganizzazione sistematica dei servizi preposti all’assistenza psichiatrica. Di fatto ogni Regione ha legiferato da sé, producendo realtà molto diversificate nelle tipologie delle strutture e dei servizi, che tuttora fanno registrare in Italia una situazione a macchia di leopardo non solo per la quantità dei servizi erogati, ma soprattutto per la qualità dell’assistenza che, se da un lato ripropone non di rado, anche se con altro nome, la logica manicomiale, dall’altro spesso realizza il sostanziale abbandono dei pazienti e delle loro famiglie alla mercè della sofferenza psichica. Uno dei nodi cruciali della discussione, oggi, è infatti la condizione di quei malati cosiddetti “non collaborativi” che, non riconoscendo la loro malattia, sono recalcitranti alla cura e quindi, secondo la legge 180, non possono essere avviati al trattamento di cui avrebbero bisogno. Situazione questa che spinge alcune associazioni ma anche alcune forze politiche a chiedere una ridefinizione della normativa vigente e in particolare di tutta l’area del Trattamento Sanitario Obbligatorio verso forme di cura obbligatorie.

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