You are here
Iannone (senatore Fdi) accusa il Comune di Salerno di “opaca gestione beni confiscati a criminalità” Attualità 

Iannone (senatore Fdi) accusa il Comune di Salerno di “opaca gestione beni confiscati a criminalità”

Per il senatore Antonio Iannone, ci sarebbero “ombre sulla gestione dei beni confiscati alle mafie ed affidate al Comune di Salerno”. L’esponente di Fratelli d’Italia ha pronta  “un’interrogazione parlamentare al Ministro Lamorgese per chiedere cosa intende fare con il Comune di Salerno che si palesa incapace di gestire il patrimonio che gli è stato affidato dall’Agenzia per i beni confiscati alle mafie”.

Iannone, nel ruolo di capogruppo di FdI in Commissione Antimafia, spiega. “Parliamo di dieci beni che, seppur trasferiti da alcuni anni, non sono stati ‘messi a reddito sociale’ dal Comune: di uno di questi, in località Ogliara dove dovrebbe sorgere un orto sociale, addirittura non si fa menzione nell’elenco pubblicato dal Comune di Salerno, nonostante il bene sia stato trasferito dall’Agenzia nel 2018 e l’elenco del Comune rechi data di fine 2020. Si tenta di nascondere qualcosa? Perché questo stallo e a chi giova?”.

Aggiunge: “Mancanza di procedure e di trasparenza come la Legge impone richiedono un intervento del Ministro. È assolutamente necessario, soprattutto in questo momento in cui tante ombre si addensano sulla gestione politica ed amministrativa del Comune di Salerno. Bisogna tenere alta la guardia perché non vorremmo scoprire che anche su un tema di massima delicatezza come il contrasto alle mafie e alla criminalità ci sia una opaca gestione, oltre ad una incapacità documentalmente conclamata”.

Interrogazione al Ministro – Parole a cui sono immediatamente seguiti i fatti. Di seguito la Interrogazione Parlamentare al Ministro dell’Interno a risposta scritta.

Premesso che con Decreto legislativo, 06/09/2011 n° 159 pubblicato in G.U. 28/09/2011 e ss.mm.ii. veniva promulgato il Codice Antimafia, divenuto il punto di riferimento completo per semplificare l’attività dell’interprete e migliorare l’efficienza delle procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei bei confiscati; il testo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione.

Che nel suddetto codice si delineano, tra l’altro, le norme per l’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.

Che nello specifico all’art. 48 comma c) vengono indicate delle prescrizioni per gli Enti Territoriali oggetto di trasferimento dei beni immobili confiscati:

– Pubblicazione dell’elenco dei beni acquisiti al patrimonio indisponibile dell’ente ed il relativo utilizzo

“Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L’elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell’ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33…”.

– Evidenza pubblica per l’affido dei beni

“Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parita’ di trattamento…”.

 – Utilizzo pieno dei Beni acquisiti al patrimonio

“Se entro due anni l’ente territoriale non ha provveduto all’assegnazione o all’utilizzazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi…”

 – Relazionare annualmente gli utilizzi e le attività svolte sui Beni confiscati

“Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell’Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l’assegnazione e l’utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall’utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell’Agenzia e dell’ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L’Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l’ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto”.

Che tali prescrizioni vengono rinnovate all’art.48 comma d)

“(I beni) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale o della regione ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all’articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l’ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l’Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi”.

Premesso, altresì, che a quanto risulta all’interrogante:

alla data odierna sul territorio del Comune di Salerno risultano i seguenti Beni destinati:

1) – codice I-SA-190877;

2) – codice I-SA-190882;

3) – codice I-SA-2221,

4) – codice I-SA-2203,

5) – codice I-SA-2213,

6) – codice I-SA-251812,

7) – codice I-SA-159303,

8) – codice I-SA-782,

9) – codice I-SA-297633,

10) – codice I-SA-297741,

11) – codice I-SA-256717,

per un totale di 11 beni ricadenti sul territorio del Comune di Salerno

– I primi 10 sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Salerno, mentre l’undicesimo identificato con codice I-SA-256717 è stato destinato alla vendita come da normativa vigente.

– Sul sito istituzionale del Comune di Salerno alla voce “Amministrazione Trasparente” risulta pubblicato l’elenco dei beni confiscati aggiornato al 31.12.2020, non rispondente all’aggiornamento con cadenza mensile come richiesto dalla normativa.

– Lo stesso risulta incompleto e mancante in varie parti delle informazioni richieste ai sensi dell’art. 48 comma c).

– Il bene identificato con codice I-SA-297741, terreno agricolo, trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Salerno con Decreto dell’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati avente protocollo n. 0042925 del 05/10/2018, a seguito di manifestazione di interesse all’acquisizione per scopi sociali (orti sociali) espressa con delibera di Giunta n. 217 del 14/06/2018 dall’amministrazione comunale, non risulta neanche tra i beni presenti nell’elenco.

– L’amministrazione comunale negli anni non ha provveduto all’affidamento con evidenza pubblica dei beni come richiesto dalla normativa vigente.

– All’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati non sono pervenute le relazioni annuali sulle procedure ai sensi dell’art. 48 comma c) e d) da parte del sindaco.

Considerato che in data 22/11/2021 si svolgerà una conferenza di servizi tra l’Agenzia e gli Enti territoriali per acquisire manifestazioni d’interesse al trasferimento di nuovi beni immobili confiscati al patrimonio indisponibile degli enti;

– il Comune di Salerno è stato invitato a rispondere per n. 6 procedure, identificate con i codici:

1) – codice I-SA-355653;

2) – codice I-SA-322420;

3) – codice I-SA-336190;

4) – codice I-SA-336191;

5) – codice I-SA-336182;

6) – codice I-SA-336183;

– l’incapacità di gestione palesata sinora dall’amministrazione comunale potrebbe solo aggravarsi con l’acquisizione di nuovi beni, causando un deperimento del valore economico degli stessi beni oltre alla valutazione dell’esistenza di reati per l’incauta gestione dei beni confiscati nell’identificazione dei reali fruitori dei beni stessi.

Chiede per sapere quali iniziative urgenti il Ministro intenda promuovere affinché vengano identificati i reali fruitori dei beni attualmente nella disponibilità patrimoniale del Comune di Salerno e quali iniziative urgenti intenda attivare per il ripristino della legalità sul pieno riuso dei beni immobili confiscati e l’applicazione della normativa richiamato in oggetto, valutando la nomina di un Commissario con poteri sostitutivi ai sensi dell’art. 48 comma c).

scritto da 







Related posts