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Diffamazione a mezzo telefono o social L'Avvocato risponde 

Diffamazione a mezzo telefono o social

Normativa vigente. Viviamo in un’epoca in cui, parlare male del prossimo, è diventato quasi lo sport nazionale. Ciò avviene non solo nelle chiacchiere delle normali persone, ma anche sui mezzi di stampa e sui social.

Facciamo una carrellata esplicativa sul problema.

L’art.595 Codice Penale, rileva tre componenti indispensabili per configurare l’elemento oggettivo del reato di diffamazione: un offesa alla reputazione di altra persona, l’assenza dell’offeso e la comunicazione fatta a più persone.

Ma come difendersi da tale tipo di comportamento illecito?

Per prima cosa con la richiesta di ufficiale smentita di ciò che è stato detto ed, in seconda battuta, con la presentazione di una querela contro il diffamatore.

Tale querela ha un termine perentorio presentazione di tre mesi da quando il diffamato ha avuto notizia dell’accaduto, e non da quando è stato realmente commesso.
Le offese diventano reato quando sono fatte senza la presenza della vittima, che per tale motivo non può difendersi, e quando sono tali da ledere onore e reputazione, sia parlando con terzi, che con pubblicazioni o conversazioni telefoniche.

Ma oggi ci troviamo in epoca in cui i social sono il primo mezzo di comunicazione di massa, e l’offesa diventa aggravata se pubblicata su Facebook o altri mezzi pubblici, visibili ad una molteplicità di persone.
La presentazione della querela alle autorità è un sacrosanto diritto della persona offesa e, per tale motivo, priva di qualunque onere finanziario da sostenere.

Anche l’uso del telefono per divulgare notizie offensive su altri viene considerata azione penalmente perseguibile, purché si abbia la possibilità di dimostrare che, detta condotta, è stata attuata almeno nei confronti di due persone. (Cassazione Penale sentenza 32689/2003).

Il reato comporta punibilità della reclusione fino ad 1 anno ed una multa di circa €1000: tali pene possono essere raddoppiate, alla presenza di specifiche aggravanti.

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