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Detenzione abusiva di armi e punibilità secondo la norma L'Avvocato risponde 

Detenzione abusiva di armi e punibilità secondo la norma

È notizia di qualche giorno fa, l’arresto del proprietario di un casale a Castiglione del Genovesi, in cui i Carabinieri avevano trovato una pistola, occultata sotto una catasta di legna. Il fatto ci sollecita ad osservare, con maggiore attenzione, le disposizioni di legge che regolano la materia: a volte per mancata conoscenza, altre per incoscienza, può incappare in grossi guai chi le disattende. L’articolo 697 del Codice Penale, punisce chiunque detenga armi o munizioni, senza averne fatto denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza, con l’arresto fino a 12 mesi e con un’ulteriore ammenda.

Ovviamente, la norma tende a tutelare la pubblica incolumità ed a controllare la diffusione delle armi sul territorio. Il concetto di punibilità, comunque, prescinde da qualsivoglia volontà di utilizzo delle armi detenute: è sufficiente che le stesse si trovino solo nella normale disponibilità del soggetto. Ovviamente lo spirito è quello di avere contezza di quante armi ci siano in circolazione e di chi siano le persone che ne hanno la disponibilità, tale da avere la possibilità di un continuo controllo. Questo è uno di quei reati definiti “permanenti”, perché inizia con l’illecita detenzione e perdura per tutto il periodo in cui se ne mantiene la disponibilità. Varie pronunzie della Cassazione hanno approfondito i risvolti del problema, che sono innumerevoli.

Ad esempio, cosa che può riguardare più da vicino chi ci legge, anche le cartucce da caccia caricate a palla unica, possono essere detenute solo a seguito di denuncia all’Autorità in quanto, il porto d’armi di fucile da caccia, abilita solo al possesso di cartucce caricate a pallini. Attenzione anche alle armi bianche: il possesso di un coltello a serramanico, pur non rientrando nella categoria delle armi proprie preso in considerazione dall’articolo 697 del Codice Penale, è comunque considerata detenzione di arma impropria, ed è punibile dalla legge 110/1975.

Armiamoci, quindi, di sorrisi e disponibilità verso il prossimo: è molto meglio!

Articolo realizzato dal team di professionisti dello Studio Legale Labonia.

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