You are here
Costiera Amalfitana, il Tar della Campania conferma le targhe alterne e i divieti Provincia Provincia e Regione 

Costiera Amalfitana, il Tar della Campania conferma le targhe alterne e i divieti

Il Tar della Campania ha respinto i ricorsi che gli operatori turistici della Costa d’Amalfi avevano presentato contro un’ordinanza dell’Anas che dal primo aprile 2020 regola l’accesso e il transito sulla statale 163 “Amalfitana”. I giudici amministrativi della sezione staccata di Salerno hanno di fatto confermato la legittimita’ del piano di viabilita’ esteso dal chilometro 4,850, nel Comune di Piano di Sorrento, al 49,600 a Vietri sul Mare. L’ordinanza Anas era stata contestata da alcune compagnie di autotrasportatori e strutture alberghiere di Maiori e Minori. L’ordinanza sottoscritta il 19 luglio 2019 al Comune di Amalfi dai sindaci di Positano, Praiano, Amalfi, Atrani, Ravello, Cetara e Vietri sul Mare prevedeva il divieto assoluto di transito di bus o mezzi d’ingombro della lunghezza superiore a 10,36 in entrambi i sensi di marcia, mentre i mezzi fino a 6 metri potevano circolare in entrambi i sensi di marcia (eccezion fatta per i pullman SITA). Un provvedimento “tampone” in attesa dell’entrata in vigore del progetto della grande zona a traffico limitato di tipo territoriale, cosi’ come proposto gia’ dal 2018 dal sindaco di Amalfi Daniele Milano e che non vedra’ la luce nemmeno per quest’anno. Tra i punti salienti deroghe per la percorrenza della direzione opposta (Vietri-Positano), per Amalfi e Ravello: dal 1 giugno al 30 settembre, invece, non possono transitare bus della lunghezza superiore ai 6 metri in due fasce orarie: dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 19. Limitazioni, queste, ritenute svantaggiose e dannose per i vettori e le attivita’ turistiche e, naturalmente per i propri clienti. Il ricorso, con motivi aggiunti, era stato presentato da oltre un centinaio di titolari di aziende turistiche della Costa d’Amalfi: principalmente alberghi, ristoranti, bed and breakfast e vettori di trasporto privato. I giudici amministrativi si sono rifatti ad alcune sentenze del Consiglio di Stato, in particolare a quella della sezione V del 4 maggio 2017, numero 2031, che fa il punto sulla giurisprudenza in materia di limitazioni alla circolazione secondo cui “l’articolo 16 della Costituzione non preclude alla legge di adottare, per ragioni di pubblico interesse, misure che influiscano sul movimento della popolazione; e’ pertanto costituzionalmente legittima una previsione come quella dell’articolo 7 del Codice della strada, in quanto l’articolo 16 Costituzione consente limitazioni giustificate in funzione di altri interessi pubblici egualmente meritevoli di tutela; conseguentemente non sono utilmente proponibili, contro atti amministrativi attuativi dell’articolo 7, doglianze di violazione degli artt. 16 e 41 Costituzione quando non sia vietato tout court l’accesso e la circolazione all’intero territorio, ma solo a delimitate, seppur vaste, zone dell’abitato urbano particolarmente esposte alle conseguenze dannose del traffico; b) la parziale limitazione della liberta’ di locomozione e di iniziativa economica e’ giustificata quando derivi dall’esigenza di tutela rafforzata di patrimoni culturali ed ambientali, specie di rilievo mondiale o nazionale; la gravosita’ delle limitazioni si giustifica anche alla luce del valore primario ed assoluto che Costituzione riconosce all’ambiente, al paesaggio, alla salute; c) e’ legittima la diversita’ del regime circolatorio in base al tipo, alla funzione ed alla provenienza dei mezzi di trasporto, specie quando una nuova disciplina sia introdotta gradualmente e senza soluzioni di continuita’; d) i provvedimenti limitativi della circolazione veicolare all’interno dei centri abitati sono espressione di scelte latamente discrezionali, che coprono un arco esteso di soluzioni possibili, incidenti su valori costituzionali spesso contrapposti, che vanno contemperati secondo criteri di ragionevolezza la cui scelta e’ rimessa all’autorita’ competente; e) in particolare l’uso delle strade, specie con mezzi di trasporto, puo’ essere regolato sulla base di esigenze che, sebbene trascendano il campo della sicurezza e della sanita’, attengono al buon regime della cosa pubblica, alla sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbono osservare ed alle eventuali prestazioni che essi sono tenuti a compiere; f) la tipologia dei limiti (divieti, diversita’ temporali o di utilizzazioni, subordinazione a certe condizioni) viene articolata dalla pubblica autorita’ tenendo conto dei vari elementi rilevanti: diversita’ dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografica o dei servizi pubblici, conseguenze pregiudizievoli derivanti dall’uso indiscriminato del mezzo privato; e’ una disciplina funzionale alla pluralita’ degli interessi pubblici meritevoli di tutela ed alle diverse esigenze, e sempre che queste rispondano a criteri di ragionevolezza il cui sindacato va compiuto dal giudice amministrativo in ossequio al principio di separazione dei poteri ed alla tassativita’ dei casi di giurisdizione di merito, ab externo nei limiti della abnormita'”.

scritto da 







Related posts