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Contributi a fondo perduto: lunedì 15 via alle domande Attualità Economia 

Contributi a fondo perduto: lunedì 15 via alle domande

Partirà lunedì 15 giugno l’operazione dei contributi a fondo perduto per le aziende.

I contributi a fondo perduto per le Pmi danneggiate dal Covid-19 previsti dal decreto Rilancio saranno erogati dall’Agenzia delle Entrate entro una decina di giorni direttamente sul conto corrente dei richiedenti.

Ad assicurarlo è stato il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini.

Dal primo pomeriggio di lunedì commercianti, artigiani e piccoli imprenditori con ricavi e compensi fino a 5 milioni di euro che hanno subito un calo del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente di almeno un terzo potranno richiedere i contributi a fondo perduto introdotti dal decreto Rilancio.

Non ci sarà alcun click day perché le domande potranno essere presentate entro 60 giorni a partire dal 15 giugno. La scadenza della finestra è prevista per il 24 agosto.

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto, le istanze potranno essere trasmesse a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”) ha introdotto numerose disposizioni destinate a sostenere gli operatori economici danneggiati dalla crisi sanitaria dovuta alla diffusione del “Coronavirus”.

Tra queste il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto.

Esso consiste in una somma di denaro della quale può usufruire una vasta platea di beneficiari, senza alcun obbligo di restituzione.

In particolare, il contributo spetta ai titolari di partita Iva, che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell’emergenza epidemiologica.

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una guida per facilitare la compilazione con tutte le istruzioni per richiedere le risorse previste dal decreto Rilancio a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dal lockdown e dalla crisi Covid.

Per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019

2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019

3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Per il calcolo del contributo alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di Aprile 2020 e il valore corrispondente di Aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi e compensi:

•             20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400 mila euro

•             15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 1 milione di euro

•             10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 non superano la soglia di 5 milioni di euro

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il bonus è escluso da tassazione sia dalle imposte sui redditi, sia dall’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

•             soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo

•             soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 aprile 2020, con l’eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell’attività dei deceduti

•             enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir

•             intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir

•             professionisti e lavoratori dipendenti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (cosiddette casse previdenziali)

•             soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 (bonus professionisti) e 38 (bonus lavoratori dello spettacolo) del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cosiddetto decreto “Cura Italia”).

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro

2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro

3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Le istanze potranno essere trasmesse telematicamente:

-Dal contribuente tramite Agenzia Entrate / piattaforma Fatture e Corrispettivi;

-Da un intermediario delegato al cassetto fiscale;

-Da un intermediario delegato al servizio di fatturazione elettronica “Consultazione e

acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”;

-Da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, DPR 22 luglio 1998, n. 322 non già delegato ai servizi di fatturazione elettronica o al cassetto fiscale, all’uopo delegato.

In questo caso l’intermediario dovrà inserire nell’istanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesterà di aver ricevuto tale delega.

L’invio potrà essere effettuato:

1. A partire dal giorno 15 giugno 2020 e non oltre il giorno 13 agosto 2020.

2. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto a partire dal 25 giugno e non oltre il 24 agosto.

Ad avvenuta trasmissione verrà rilasciata una prima ricevuta (rinvenibile nell’area riservata AdE o nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” se l’invio avviene tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi), che attesterà la presa in carico o il respingimento dell’istanza per problematiche di acquisizione dei dati (es. soggetto richiedente non presente in anagrafe tributaria)

Entro 7 giorni lavorativi sarà rilasciata una seconda ricevuta relativa all’accoglimento ai fini del pagamento (o diniego del pagamento stesso con precisazione delle relative motivazioni).

Tra i motivi di scarto vi potrebbe essere quello dell’aver indicato nell’istanza un IBAN riferito al conto corrente sul quale si intende ricevere l’accredito delle somme corrispondente ad un conto non intestato (o cointestato) al soggetto che richiede il contributo.

Sino ad avvenuto accoglimento ai fini del pagamento sarà possibile presentare una nuova istanza che andrà a sostituirsi automaticamente alla precedente, mentre un’eventuale rinuncia potrà essere espressa anche in seguito, con restituzione delle somme percepite e corresponsione di sanzioni in questo caso ravvedibili.

Oltre alle ricevute presenti sulla piattaforma utilizzata per la trasmissione (Agenzia Entrate o Fatture e Corrispettivi) una comunicazione di avvenuta trasmissione dell’istanza sarà inoltre recapitata alla PEC del soggetto richiedente all’indirizzo pubblico presente nell’archivio generale INI-PEC.







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