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CHE GELIDE MANINE: IL FREDDO NELLE SCUOLE! L'Avvocato risponde 

CHE GELIDE MANINE: IL FREDDO NELLE SCUOLE!

Come ogni anno, al sopraggiungere della stagione invernale, ricompare “imperioso” il problema della temperatura nelle aule scolastiche che, causa la rinomata crisi energetica, il più delle volte è tenuta ai minimi della resistenza fisica, per l’assenza di risorse che consentano un maggior flusso di riscaldamento.
In verità il problema, all’inverso, è causa di uguali malcontenti nel periodo estivo, quando alunni e docenti sono costretti a rimanere, per svariate ore, sottoposti alla canicola dei mesi più caldi.
Anche quest’anno, come appare dalle cronache del nostro giornale, puntualissime sono arrivate le proteste dei genitori, preoccupati per i propri figli “ibernati”.

Insieme all’avvocato Simone Labonia, facciamo un breve “excursus” sulla normativa specifica, permettendoci di accomunare ai disagi dei minori, anche quelli degli insegnanti e del personale ATA.

Studi di settore hanno evidenziato che, a livello nazionale, il problema interessa il 40% degli studenti, che devono fare i conti con il malfunzionamento dei sistemi di riscaldamento delle aule.
Ma se tale problema, nelle nostre zone, ha una sua specifica valenza, immaginate la situazione in regioni come l’Abruzzo ed il Molise, in cui a patire il freddo e’ una percentuale di ragazzi pari al 60%.
In generale tutto il Sud Italia ha affrontato sempre in maniera approssimativa il “problema freddo”, cullandosi nell’idea che siamo il “paese del sole” e quindi possiamo anche “soprassedere”.

La Legge 23/1996, stabilisce alcuni parametri che devono essere rispettati nelle scuole: quello della temperatura invernale deve essere mantenuto intorno ai 20°centigradi.
Gli altri parametri sono riferiti all’umidità, alla luminosità delle aule ed al livello di rumorosità a cui sono sottoposte.
Come accennato, anche i mesi estivi creano i loro problemi, ed il dec.leg. 81/2008 indica anche i valori da rispettare in tali periodi, che dovrebbero essere mantenuti tra i 24°ed i 27°. .

Nel 2015 è intervenuta anche la Corte di Cassazione, a difesa dei docenti e del personale ATA, sancendo l’esistenza di un preciso obbligo per il datore di lavoro nel tutelare la salute psicofisica dei dipendenti, creando locali idonei ad adempiere alle funzioni contrattuali a cui sono tenuti (cfr. anche l’art.2087c.c.).
In assenza di tali condizioni, il lavoratore è legittimato a non svolgere la propria prestazione eccependo l’inadempimento, e mantenendo il diritto alla retribuzione.

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