C’ERA UNA VOLTA L’ABUSO D’UFFICIO
Con l’aiuto dell’avvocato Simone Labonia, approfondiamo un aspetto importante della Riforma Nordio.
Il traffico di influenze illecite e l’abuso d’ufficio sono due figure centrali nel diritto penale italiano, da tempo oggetto di dibattito per la loro applicazione e i margini interpretativi. Con la recente Riforma Nordio, varata nel 2023, questi reati hanno subito significative modifiche, sia in termini di configurazione delle condotte punibili sia per l’armonizzazione con le direttive europee in materia di trasparenza e lotta alla corruzione.
Il traffico di influenze illecite,
introdotto nel 2012, con l’art. 346-bis c.p. punisce chi, abusando delle proprie relazioni con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, promette o ottiene indebiti vantaggi. Prima della riforma, questa fattispecie copriva una vasta gamma di condotte, anche solo promettendo di influenzare l’operato di un funzionario.
La riforma ha ristretto i confini del reato, concentrandosi sulle influenze realmente esercitate, riducendo l’ambito delle condotte punibili. Oggi, la sanzione è prevista solo per chi effettivamente riesce a influenzare il pubblico ufficiale in modo illecito, riducendo il margine per la punibilità di promesse o tentativi non concretizzati. Questo cambiamento mira a evitare che condotte ambigue o semplici millanterie, spesso difficili da provare, conducano a condanne penali.
L’abuso d’ufficio è riferito al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, violando specifiche norme di legge, arreca un danno ingiusto o procura un vantaggio patrimoniale. Prima della riforma, il reato era spesso utilizzato nelle inchieste contro amministratori pubblici per condotte non perfettamente conformi alla legge, anche senza dolo specifico.
Si è cercato di limitare gli abusi interpretativi: il reato, oggi, è circoscritto solo ai casi in cui il pubblico ufficiale agisce in violazione di norme di legge “espresse e specifiche”. Questa innovazione riduce drasticamente il rischio di responsabilità penale in situazioni di discrezionalità amministrativa o in caso di semplici irregolarità procedurali.
Tutto ciò si pone in continuità con le direttive dell’Unione Europea sulla lotta alla corruzione e sul miglioramento della trasparenza nell’amministrazione pubblica.