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Ancora violenza sugli arbitri: a squadra di Cava de’ Tirreni inflitto il 3-0, squalifica di 3 anni al giocatore aggressore Cronaca Primo piano Provincia e Regione Sport 

Ancora violenza sugli arbitri: a squadra di Cava de’ Tirreni inflitto il 3-0, squalifica di 3 anni al giocatore aggressore

Non si placa la violenza sui direttore di gara. Stavolta è successo in provincia di Avellino, a Montoro Inferiore, ma il protagonista è un calciatore del Valle Metelliana di Cava de’ Tirreni, club che milita nel girone E del campionato di calcio di Prima Categoria della Campania. L’episodio si è verificato sabato scorso ma è venuto alla luce solo nella giornata di oggi agli attenti lettori dei comunicati ufficiali della Lega Nazionale Dilettanti della Campania che riporta il dettaglio di quanto accaduto e le relative decisioni del giudice sportivo.

La vicenda è avvenuta sul campo di Montoro Inferiore dove il Real San Felice affrontava in casa il Valle Metelliana. Sul risultato di 2-2, nei minuti finali, la mancata concessione di un presunto calcio di rigore alla squadra ospite ha sortito quella che può essere considerata una vera aggressione al direttore di gara, il giovane Mattia Montalbetti della sezione AIA di Ariano Irpino. Un calciatore della compagine cavese, individuato nel referto nell’attaccante Ciro Aiello (ex bomber di San Marzano e Torrese), stando ai fatti riportati per iscritto al giudice sportivo si è avventato sull’arbitro con gravi insulti, lo afferrato per il collo e lo ha scaraventato a terra. L’intervento dei dirigenti dei due club ha evitato guai peggiori al direttore di gara che, dolorante e dopo le prime cure, ha avuto la forza solo di decretare la sospensione della partita e di recarsi negli spogliatoi. Successivamente l’arbitro si è recato presso Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ariano Irpino per farsi medicare e refertare. Sul campo era presente anche un commissario di campo che ha redatto un referto integrativo a quello poi presentato dall’arbitro dove sono stati riportati tutti i dettagli della vicenda.

Il giudice sportivo è stato pure di manica larga perché al protagonista della vicenda è andata solo una squalifica fino a febbraio del 2022 mentre al Valle Metelliana è stata inflitta la perdita della gara a tavolino per 3-0, risultato che rischia di pregiudicare seriamente la stagione del club.

 

Ecco la decisione del giudice sportivo riportata nel Comunicato Ufficiale n.88 del 7 febbraio 2019 della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Campania:

Il GST letto il referto del DdG nonché il supplemento di rapporto, rileva che:

– al 48^ del 2^ tempo, a seguito di una presunta mancata concessione di un rigore a favore della propria squadra, il calciatore Aiello Ciro, della Società Valle Metelliana, si avvicinava al DDG con aria minacciosa e lo insultava con frasi volgari, lesive della sua professionalità nonché blasfeme;

– che in seguito l’Aiello afferrava per il collo il DDG sollevando da terra e con veemenza lo scagliava a terra;

– che il DDG nel cadere a terra urtava con violenza con la schiena sul terreno;

– che per effetto di tale caduta il DDG avvertiva forte dolore al braccio, alla schiena ed alla cervicale e veniva aiutato dai dirigenti di entrambe le squadre ad uscire dal tdg e lo facevano accomodare su una panchina;

– che dopo poco essendosi leggermente ripreso, il DDG entrava sul tdg e previa emissione del triplice fischio, sospendeva definitivamente la gara;

– che il DDG, essendosi acuito il dolore, dopo poco che era rientrato nel proprio domicilio, era costretto a recarsi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ariano Irpino per farsi medicare e refertare;

– che al DDG è stata riconosciuta una prognosi di 10 gg. S.c.

P.Q.M.,

per i fatti di cui sopra,

  • infligge alla Società Valle Metelliana la punizione sportiva della perdita gara con il risultato di 0/3, a favore della Società Real San Felice;
  • infligge al calciatore Sig. Aiello Ciro, della Società Valle Metelliana la squalifica fino al 06.02.2022, ex art. 11 bis CGS, così come pubblicato nel C.U. n. 19/A del 7.12.18 (la fattispecie rientra tra le previsioni di cui al C.U. n. 104 del 16.7.16 in materia di prevenzione contro i fatti violenti nei confronti dei DdG).

 

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