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Alle mascherine generiche non si applica l’esenzione IVA Attualità 

Alle mascherine generiche non si applica l’esenzione IVA

La circolare n.12/2020 delle Dogane chiarisce che l’esenzione all’importazione (ovvero alle cessioni intracomunitarie e nazionali) decorre dal 19 maggio 2020 e non può essere retrodatata al 30 gennaio 2020 inizio del periodo di emergenza Covid-19.
L’Agenzia fornisce la lista dei codici doganali di identificazione dei singoli beni (codici Taric).
Più in dettaglio la Circolare in questione affronta i seguenti temi:
– decorrenza dell’applicazione della riduzione dell’aliquota IVA al 5%;
– tassatività dell’elencazione dei beni fornita dall’art. 124, comma 1;
– esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1.La decorrenza prevede due regimi:
1) il primo relativo alla fase di emergenza prevede fino al 31 dicembre 2020 una esenzione per tutti i beni elencati all’articolo 124 del Dl 34/2020;
2) il secondo a regime prevede dal 1° gennaio 2021 per gli stessi beni un’aliquota del 5 per cento.
Per quanto riguarda il termine iniziale di efficacia della disposizione contenuta nell’art. 124 del Decreto legge n.34/2020, non v’è dubbio che, ai sensi del successivo art.266, tale termine decorra dalla data di pubblicazione del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 19 maggio 2020.
Pertanto a partire dalla data del 19 maggio 2020 e sino al 31 dicembre 2020 le operazioni relative ai beni elencati sono esenti dall’IVA.
A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicherà l’aliquota IVA nella misura del 5 per cento alle cessioni ed alle importazioni dei medesimi beni.
Nell’esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020 rientrano solo le mascherine chirurgiche e le mascherine Ffp2 e Ffp3 ma non le mascherine generiche.
Le mascherine generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione contenuta nell’articolo 124 va intesa come tassativa e non meramente esemplificativa.
Peraltro si rileva che, in ragione della diversità che distingue le mascherine generiche da quelle chirurgiche ed Ffp2 e Ffp3, ai fini della produzione e della commercializzazione, le mascherine generiche devono soddisfare le condizioni richiamate nella circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 107886 del 23 aprile 2020.
Le mascherine filtranti generiche possono superare i controlli presso le Autorità doganali territoriali solo nel rispetto delle condizioni che seguono:
a) non devono recare la marcatura CE,
b) devono indicare espressamente che non si tratta di un Dispositivo Medico (DM) o Dispositivo di Protezione Individuale (DPI),
c) devono essere accompagnate da una avvertenza che indichi chiaramente che non garantiscono in alcun modo la protezione delle vie respiratorie di chi le indossa, che non sono utilizzabili quando sia prescritto l’uso di Dispositivi Medici o Dispositivi di Protezione Individuale (per uso sanitario o sui luoghi di lavoro).







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