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Ordinanza di De Luca: tutti i divieti in Campania da domani Primo piano Provincia 

Ordinanza di De Luca: tutti i divieti in Campania da domani

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni urgenti in tema di lezioni e corsi di formazione, nonché in tema di mobilità e trasporti. Precisazioni in ordine alle attività mercatali.
Con decorrenza dal 16 marzo 2021 e fino al 3 aprile 2021:
– è vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di
verifica e di esami inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili. Le attività di formazione professionale restano invece consentite in presenza, in ogni caso entro i limiti previsti dall’art.25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, ove detta modalità sia indispensabile ai fini del relativo svolgimento;
– è altresì vietato lo svolgimento in presenza delle lezioni e dei corsi, teorici e pratici, delle autoscuole e scuole nautiche, per il conseguimento di qualsiasi tipo di patente;
1.2. con decorrenza dal 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021:
– sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio
della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di
necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile.
1.3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 31 del DPCM 2 marzo 2021, a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento
non superiore al 50 per cento.
1.4. Per i servizi di trasporto pubblico locale di linea terrestri (su ferro e su gomma), è consentita la
rimodulazione, anche in riduzione, dei programmi ordinari di esercizio, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.
1.5. I servizi, come modulati ai sensi del precedente punto 1.4., sono comunicati alla Direzione Generale Mobilità della Regione Campania, nonché all’Ente titolare del contratto di servizio. Dalla data di comunicazione il servizio è erogato secondo la nuova rimodulazione, salvo il potere della Direzione Generale Mobilità e degli Enti titolari del contratto di servizio di disporre modifiche, sulla base di eventuali esigenze di interesse pubblico connesse anche al perseguimento delle finalità di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
1.6. Per i servizi di TPL marittimo con le isole del Golfo di Napoli, è confermata la programmazione dei servizi minimi oggetto dei contratti di servizio in essere.
1.7. È fatto obbligo alle Aziende di trasporto di dare la massima diffusione alla nuova programmazione dei servizi essenziali a tutti gli utenti sui propri siti aziendali, alle fermate, alle stazioni e su ogni altro mezzo di comunicazione alle stesse in uso.
1.8. È demandata alla Direzione Generale Mobilità l’attività di monitoraggio sulla programmazione dei servizi attualmente garantiti, in raccordo con gli Enti locali interessati, anche al fine di eventuali rimodulazioni per efficientare i servizi medesimi nel rispetto delle misure di contenimento e prevenzione dei rischi di ulteriori contagi.
1.9. Sono confermate le disposizioni delle Ordinanze n.7 del 10 marzo 2021 e n.8 dell’11 marzo 2021, con la precisazione che la deroga alla sospensione delle attività di vendita di generi alimentari e dei prodotti agricoli e florovivaistici riguarda altresì i negozi/box siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, ove sussista la possibilità di contingentare gli accessi e limitatamente agli esercizi provvisti di accesso diretto alla rete idrica.

Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
2. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del decreto legge n.19/2020, convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza dell’Amministrazione regionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura regionale.
4. Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
5. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, all’ANCI Campania e alla Direzione Trasporti della Regione Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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