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Cessioni di credito, non basta la Gazzetta Ufficiale: a Salerno il Tribunale chiede prova del trasferimento dopo il pressing dell’avvocato Lenza Attualità zonarcs 

Cessioni di credito, non basta la Gazzetta Ufficiale: a Salerno il Tribunale chiede prova del trasferimento dopo il pressing dell’avvocato Lenza



A Salerno, in diversi giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo promossi dallo studio legale Lenza & Partners, e attraverso varie pronunce di legittimità della Suprema Corte di Cassazione e di merito, è stato confermato un principio destinato a interessare migliaia di debitori: quando viene contestata la titolarità di un credito acquistato da una banca o da una finanziaria, non è sufficiente richiamare la pubblicazione della cessione sulla Gazzetta Ufficiale; occorre dimostrare che proprio quello specifico credito sia stato effettivamente trasferito.

Il tema riguarda le cessioni in blocco, attraverso le quali banche e finanziarie trasferiscono a società specializzate grandi quantità di crediti non pagati. Il debitore può così trovarsi davanti a un soggetto con il quale non ha mai avuto alcun rapporto e ricevere una richiesta di pagamento o un decreto ingiuntivo.

A Salerno, in una recente ordinanza, il tribunale ha respinto la richiesta di rendere immediatamente esecutivo un decreto ingiuntivo, rilevando che la documentazione prodotta non consentiva di stabilire con sufficiente certezza che proprio quel credito fosse compreso nell’operazione di cessione.

«Il cittadino che riceve una richiesta di pagamento da una società con la quale non ha mai avuto rapporti ha il diritto di sapere con certezza chi sia il vero titolare del credito», sostiene l’avvocato Roberto Lenza. «Non si tratta di sottrarsi al pagamento di un debito, ma di evitare che una persona sia costretta a pagare un soggetto che non dimostri di essere effettivamente il titolare della posizione».

Il tema interessa una platea molto ampia di persone, spesso finite in difficoltà per perdita del lavoro, disoccupazione o altre circostanze sopravvenute. Dopo la cessione, il credito passa infatti a un soggetto diverso da quello con cui era stato originariamente contratto il finanziamento.

«Chiedere di dimostrare il trasferimento della singola posizione non è un espediente processuale», aggiunge Lenza. «È una garanzia per il cittadino, che deve essere certo di pagare chi ha realmente acquistato il suo credito e non esporsi al rischio di pagare due volte».

Nei procedimenti vengono inoltre contestati gli importi richiesti e la ricostruzione del debito, quando la documentazione non consente di verificare con chiarezza capitale, interessi e altre somme.

«Il punto è semplice: chi chiede a un cittadino di pagare deve dimostrare di averne il diritto. E quando quel diritto deriva da una cessione, il debitore deve poter verificare che il proprio credito sia realmente quello acquistato», conclude Lenza.

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