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ANNI ADDIETRO IL CEFFONE DI UN GENITORE ERA CONSIDERATO EDUCATIVO MENTRE OGGI SI RISCHIA DENUNCIA! L'Avvocato risponde 

ANNI ADDIETRO IL CEFFONE DI UN GENITORE ERA CONSIDERATO EDUCATIVO MENTRE OGGI SI RISCHIA DENUNCIA!



L’avvocato Simone Labonia ci illustra la normativa che, nel giro di pochi anni, ha cambiato le abitudini familiari di un tempo!

Per le generazioni precedenti, nell’educazione dei figli, era diffusa l’idea che una punizione corporale occasionale, il classico schiaffo o la sculacciata, potesse rappresentare uno strumento educativo legittimo. Si trattava di un’impostazione culturale largamente condivisa, tanto che il ricorso a simili metodi veniva spesso considerato un fatto privato della famiglia e raramente dava luogo a conseguenze giuridiche.
Negli ultimi decenni, tuttavia, il quadro normativo e giurisprudenziale è profondamente cambiato. Oggi il diritto del minore a essere educato nel rispetto della propria dignità e della propria integrità fisica e psicologica è posto al centro dell’ordinamento, rendendo incompatibili le punizioni corporali con i principi che regolano i rapporti tra genitori e figli.
La svolta è stata determinata soprattutto dalla giurisprudenza. Già nel 1996 la Corte di Cassazione ha affermato che il ricorso alla violenza, anche se animato da finalità educative, non è più compatibile con i valori sanciti dalla Costituzione, che tutela la persona e i diritti inviolabili del minore. Da allora tale orientamento è stato costantemente ribadito.
Parallelamente, anche la normativa si è evoluta. La riforma della filiazione ha sostituito il concetto di potestà genitoriale con quello di responsabilità genitoriale, sottolineando che i genitori non esercitano un potere sui figli, ma sono chiamati a prendersene cura, rispettandone personalità, capacità e inclinazioni. L’articolo 315-bis del Codice civile riconosce espressamente al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente nel pieno rispetto delle sue capacità e aspirazioni.
Sul piano penale, le condotte violente possono integrare diversi reati.
Il Codice Penale punisce l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina quando vengano superati i limiti della funzione educativa. Se le violenze assumono carattere abituale o provocano sofferenze fisiche o morali, possono invece configurarsi reati ben più gravi.
Anche le convenzioni internazionali hanno contribuito a rafforzare la tutela dei minori. La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo valorizzano il diritto del bambino a crescere in un ambiente libero da ogni forma di violenza, fisica o psicologica.
Ciò non significa che i genitori abbiano perso il diritto di impartire regole o di correggere i comportamenti scorretti dei figli. Al contrario, la funzione educativa resta un preciso dovere. È cambiato, però, il modo in cui essa deve essere esercitata: la correzione deve avvenire attraverso il dialogo, la proporzionalità delle sanzioni educative e il rispetto della persona del minore, senza ricorrere alla forza fisica o a umiliazioni.
L’evoluzione della normativa e della giurisprudenza riflette, dunque, un profondo cambiamento culturale. Quello che qualche decennio fa poteva essere considerato un metodo educativo oggi è generalmente ritenuto incompatibile con i principi costituzionali e con la moderna concezione dei diritti dei minori. L’obiettivo dell’ordinamento non è limitare l’autorità dei genitori, ma garantire che essa sia esercitata nell’esclusivo interesse del figlio e nel pieno rispetto della sua dignità.

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