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POSSO PUBBLICARE UNA FOTO DI GRUPPO SENZA L’AUTORIZZAZIONE DI TUTTI L'Avvocato risponde 

POSSO PUBBLICARE UNA FOTO DI GRUPPO SENZA L’AUTORIZZAZIONE DI TUTTI

Approfondiamo con l’avvocato Simone Labonia.

Nel contesto dell’era digitale, la pubblicazione di immagini su internet è diventata pratica quotidiana. Tuttavia, quando si tratta di foto di gruppo, entrano in gioco due diritti fondamentali: il diritto alla privacy e il diritto all’immagine, entrambi tutelati dalla normativa italiana e europea.

Il diritto all’immagine è riconosciuto dall’art. 10 del Codice Civile e dagli articoli 96 e 97 della Legge sul Diritto d’Autore (L. 633/1941), che vietano la pubblicazione dell’immagine di una persona senza il suo consenso, salvo casi particolari (ad esempio, se la persona è nota o se l’immagine è giustificata da scopi di cronaca, giustizia o interesse pubblico). Questo vale anche per le foto di gruppo, se una persona è riconoscibile.

Il diritto alla privacy, garantito dall’art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), implica che ogni trattamento di dati personali (e l’immagine lo è) debba avvenire con il consenso dell’interessato. In caso di foto di gruppo, anche se l’immagine non è usata per fini commerciali, la pubblicazione sui social o su siti web costituisce un trattamento dati. Serve dunque il consenso esplicito di ciascun soggetto ritratto, a meno che questi non siano “sfocati”, irriconoscibili o il contesto sia giustificato da interesse prevalente.
Nel caso di pubblicazione non autorizzata di foto che ritraggono una persona riconoscibile, si può configurare
Il reato di trattamento illecito di dati personali (art. 167 del Codice Privacy, D.lgs. 196/2003, aggiornato al GDPR), che si realizza quando si diffondono immagini senza il consenso dell’interessato e con danno per quest’ultimo.
Punibilità: reclusione da 6 mesi a 3 anni. Se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione dei dati, si applica l’aggravante e la pena può salire.
In alcuni casi può configurarsi anche
La violazione dell’art. 615-bis c.p. (“interferenze illecite nella vita privata”), se l’immagine è stata acquisita in un luogo privato senza consenso.

Pubblicare foto di gruppo online non è sempre innocuo. Anche se si tratta di eventi scolastici, sportivi o conviviali, è necessario chiedere il consenso a tutti i soggetti ritratti. La semplice presenza in una foto non equivale all’autorizzazione alla pubblicazione. Ignorare questo principio può comportare responsabilità penali e civili, oltre a sanzioni amministrative da parte del Garante per la protezione dei dati personali.

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