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NESSUN PROBLEMA PER IL PARCHEGGIO: IL DIVIETO DI SOSTA LO CONFEZIONO IO! L'Avvocato risponde 

NESSUN PROBLEMA PER IL PARCHEGGIO: IL DIVIETO DI SOSTA LO CONFEZIONO IO!

Esilarante notizia pubblicata dal nostro giornale, che ha narrato come un matrimonio e relativo traffico di invitati, sia stato favorito da un atto del Comune non del tutto lecito, che ha consentito di posizionare un divieto di sosta su una pubblica via!
Ipotizzando che ciò sia stato possibile con l’aiuto di un dipendente, commentiamo con l’avvocato Simone Labonia le ipotesi di reato.

Nel panorama del diritto penale italiano, il reato di falso ideologico costituisce una delle forme di falsità documentale più insidiose, poiché attiene alla veridicità delle dichiarazioni contenute in un atto, piuttosto che alla sua forma materiale. Esso è disciplinato dall’articolo 479 del Codice Penale, che punisce il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

A differenza del falso materiale, che riguarda l’alterazione fisica del documento, il falso ideologico si configura quando il contenuto dell’atto è mendace, pur essendo stato redatto formalmente in modo corretto. La norma tutela la fede pubblica, ovvero la fiducia che i cittadini ripongono nei documenti redatti da pubblici ufficiali nell’ambito delle loro funzioni.

Perché si configuri il reato di falso ideologico, devono sussistere alcuni elementi:

Soggettivo: il reato è doloso, quindi richiede la consapevolezza e volontà del pubblico ufficiale di attestare il falso.

Oggettivo: l’atto deve essere redatto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni e contenere dichiarazioni false su fatti giuridicamente rilevanti.

Non è sufficiente che l’atto contenga errori materiali o valutazioni opinabili: è necessario che il falso riguardi fatti oggettivi di cui l’atto dovrebbe essere fedele testimone.

Ai sensi dell’art. 479 c.p., il reato è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena può variare in base alle circostanze aggravanti o attenuanti, nonché al tipo di atto e alla gravità del danno prodotto. Se invece il falso è commesso da un incaricato di pubblico servizio (e non da un pubblico ufficiale), si applica l’art. 481 c.p., che prevede una pena più lieve.

La giurisprudenza italiana ha affrontato numerosi casi: ad esempio, certificazioni mediche non veritiere, verbali di accertamento falsi, atti amministrativi contenenti informazioni alterate. La Cassazione ha più volte ribadito che il dolo generico è sufficiente, ma non basta la semplice negligenza o superficialità.

Il falso ideologico rappresenta un reato grave perché mina la fiducia nelle istituzioni e nei documenti pubblici. La sua repressione mira a garantire la correttezza e la trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione. Per tale motivo, la normativa penale prevede pene significative e una rigorosa interpretazione da parte della giurisprudenza, che si pone come presidio della legalità e della certezza del diritto.

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