You are here
UN GALLO PSICOPATICO VICINO CASA MIA CANTA DI GIORNO E DI NOTTE: LA LEGGE MI PUÒ AIUTARE? L'Avvocato risponde 

UN GALLO PSICOPATICO VICINO CASA MIA CANTA DI GIORNO E DI NOTTE: LA LEGGE MI PUÒ AIUTARE?

In questo articolo, l’avvocato Simone Labonia risponde ad un quesito inconsueto, riferito al reato di disturbo della quiete pubblica (art. 659 c.p.), con riferimento ai rumori molesti, anche se provocati da animali, e chiarendo chi ne risponde e come agire penalmente:

Il nostro ordinamento tutela la quiete pubblica attraverso l’art. 659 del Codice Penale, che punisce chi, “mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, turba il riposo o le occupazioni delle persone”.

Questo significa che non solo i rumori direttamente causati da una persona possono costituire reato, ma anche quelli provocati da animali, ad esempio cani che abbaiano in modo continuativo, soprattutto nelle ore notturne.
In questi casi, è penalmente responsabile il proprietario dell’animale, o chi ne ha la custodia, se non adotta misure idonee a prevenire o interrompere la situazione molesta.
Dopo la riforma Cartabia, il reato è perseguibile solo a “querela di parte”!

Perché si configuri il reato di cui alla vigente normativa, i rumori devono essere:
oggettivamente idonei a disturbare un numero indeterminato di persone (non basta il fastidio a un solo vicino);
non occasionali, ma ripetuti o persistenti nel tempo;
non giustificati da necessità o attività lecite regolarmente autorizzate, se condotte nel rispetto delle norme.

È la giurisprudenza a chiarire che l’abbaiare continuo di un cane o, come nel nostro caso, il canto di un gallo a tutte le ore del giorno e della notte, se produce un disturbo effettivo alla quiete pubblica, può portare a una condanna penale del proprietario, anche se l’animale è chiuso in proprietà privata.
La responsabilità scatta se il soggetto non ha impedito o non ha fatto nulla per evitare lo strepito.

Chi subisce rumori molesti, anche causati da animali, può agire in due modi: o con la segnalazione alle autorità, presentando un esposto o una denuncia ai Carabinieri, alla Polizia Municipale o alla Procura della Repubblica ed allegando prove (registrazioni audio/video, testimonianze e perizie fonometriche).
Oppure facendo richiesta di intervento dell’ARPA o ASL: in caso di sospetto superamento dei limiti acustici, si può chiedere un rilievo fonometrico per dimostrare l’eccessiva rumorosità.

Se il comportamento è ritenuto penalmente rilevante, il responsabile può essere condannato ad un’ammenda fino a 309 euro, o all’arresto fino a tre mesi, nei casi più gravi.

Il disturbo da rumori molesti, anche se causati da animali, non va sottovalutato. Chi ne è responsabile può essere perseguito penalmente, soprattutto se ignora i richiami o non adotta misure correttive.
La legge tutela il diritto alla tranquillità e offre strumenti concreti per difenderla.

scritto da 







Related posts