STAVO PER INVESTIRE UN “RUNNER” CHE CORREVA PER STRADA SULLA CARREGGIATA! MA È UN COMPORTAMENTO LECITO?
Ci toglie ogni dubbio il commento dell’avvocato Simone Labonia.
Correre all’aperto è un’abitudine salutare e diffusa, ma non sempre chi fa jogging conosce le regole che disciplinano la circolazione dei pedoni. L’articolo 190 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) stabilisce diritti e doveri dei pedoni, fissando limiti precisi anche per chi pratica attività motoria su strade pubbliche.
Secondo tale articolo, i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sui viali e sugli spazi predisposti. Solo in mancanza di tali aree è consentito camminare o correre sul margine della carreggiata, sempre in modo da non intralciare il traffico e tenendo il lato sinistro della strada rispetto al senso di marcia dei veicoli, così da vedere le auto in arrivo.
Dunque, fare jogging sulla carreggiata non è di per sé un reato, ma è vietato se esistono marciapiedi, piste pedonali o percorsi idonei alternativi. In tal caso, chi corre in mezzo alla strada commette una violazione amministrativa e può essere sanzionato con una multa da 26 a 102 euro (art. 190, comma 10). Inoltre, se il comportamento provoca un pericolo concreto per sé o per gli altri, potrebbe configurarsi anche un reato di natura colposa (come lesioni personali o omicidio stradale colposo in caso di incidente).
Un aspetto importante riguarda la differenza tra attività individuale e competizione sportiva. Il jogging o la corsa amatoriale rientrano nella normale circolazione dei pedoni: si applicano quindi tutte le regole del Codice della Strada. Le manifestazioni sportive su strada, invece, sono disciplinate diversamente. L’art. 9 del Codice stabilisce che gare, marce o competizioni podistiche possano svolgersi solo previa autorizzazione dell’autorità competente (di solito il Comune o la Prefettura), che valuta la sicurezza, prevede la chiusura o deviazione del traffico e impone l’obbligo di assistenza da parte delle forze dell’ordine o della polizia locale.
Partecipare a una corsa organizzata senza le dovute autorizzazioni significa non solo violare le norme sulla circolazione, ma anche esporsi a responsabilità civili e penali in caso di sinistro.
In sintesi, chi fa jogging può usare la carreggiata solo in assenza di alternative e con prudenza, rispettando il margine sinistro e le regole di visibilità (indossando indumenti rifrangenti nelle ore notturne). Diversamente, si rischia una sanzione. Le competizioni sportive, invece, richiedono sempre un permesso formale e un’organizzazione che garantisca la sicurezza di tutti gli utenti della strada.





