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SONO TITOLARE DI UN POSTO AUTO IN UNO SPAZIO COMUNE E VOGLIO ADOPERARLO COME DEPOSITO: POSSO FARLO? L'Avvocato risponde 

SONO TITOLARE DI UN POSTO AUTO IN UNO SPAZIO COMUNE E VOGLIO ADOPERARLO COME DEPOSITO: POSSO FARLO?

Ci toglie ogni dubbio la risposta dell’avvocato Simone Labonia.

In molti condomìni capita che i posti auto, specie se coperti o poco utilizzati, vengano considerati dai singoli condomini come spazi da adibire ad altri usi, ad esempio come piccoli depositi o magazzini per attrezzi o oggetti ingombranti.
Ma è davvero lecito trasformare un posto auto condominiale in deposito?
La risposta dipende essenzialmente dal regime giuridico di tali spazi e dai limiti posti dal codice civile.

Il punto di partenza è l’art. 1102 c.c., che disciplina l’uso della cosa comune: ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune “purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
In ambito condominiale, questa regola significa che ogni condomino può utilizzare gli spazi comuni, come cortili, androni, locali tecnici o, appunto, aree destinate a parcheggio in modo personale, ma senza pregiudicare il pari diritto degli altri e senza modificarne la funzione stabilita.

Trasformare un posto auto in deposito comporta quindi una valutazione delicata. Se il posto auto è di proprietà esclusiva (risultante da titolo o atto di acquisto), il condomino ha una maggiore libertà di scelta, pur sempre nei limiti delle norme edilizie, urbanistiche e di sicurezza: non si può cambiare la destinazione d’uso senza le necessarie autorizzazioni comunali. Inoltre, il regolamento condominiale contrattuale potrebbe vietare espressamente usi diversi dalla sosta delle autovetture.

Se invece il posto auto si trova in area condominiale comune, la questione è più complessa, l’uso individuale non può alterare la destinazione dello spazio, che è quella di parcheggio. Utilizzarlo come deposito di mobili o materiali significherebbe snaturarne la funzione, impedendo agli altri condomini di usufruirne correttamente.
In questo caso, la trasformazione non è lecita, a meno che l’assemblea condominiale deliberi diversamente con le maggioranze prescritte dall’art. 1136 c.c.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che l’uso della cosa comune deve rimanere compatibile con i diritti altrui e con la destinazione impressa dal titolo o dalla consuetudine.
Pertanto, occupare stabilmente un posto auto condominiale con armadi, scaffali o oggetti vari non è consentito: equivale a sottrarre uno spazio alla funzione originaria.

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