SECONDO LA NORMATIVA COME SI COLLOCA IL GESTO DELL’AUTISTA CHE NON HA ACCOLTO IL MINORE PRIVO DI BIGLIETTO?
Ci chiarisce i risvolti giuridici di questo fatto di cronaca, il commento dell’avvocato Simone Labonia: profili giuridici e possibili responsabilità penali.
La vicenda del minore fatto scendere da un autobus di linea perché privo di titolo di viaggio, in condizioni tali da esporlo a un concreto pericolo, solleva interrogativi giuridici di notevole rilievo, soprattutto sul piano delle responsabilità penali del conducente e, in via riflessa, dell’azienda di trasporto.
È indubbio che l’obbligo di munirsi di biglietto rientri nelle regole di utilizzo del servizio pubblico e che il personale sia tenuto a farle rispettare.
Tuttavia, tale dovere non può mai tradursi in un comportamento che metta a rischio l’incolumità di soggetti vulnerabili, come i minori.
L’ordinamento giuridico, infatti, opera un bilanciamento netto tra il rispetto delle regole amministrative e la tutela primaria della persona, specie quando si tratta di soggetti incapaci di autodeterminarsi pienamente.
Sul piano penale, la condotta del conducente può astrattamente integrare il reato di abbandono di persona minore o incapace previsto dall’art. 591 c.p., qualora il minore venga lasciato in una situazione di pericolo concreto e attuale.
La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo di protezione può sorgere anche “di fatto” e non solo da un rapporto giuridico formale: nel momento in cui il minore è affidato al servizio di trasporto, il conducente assume una posizione di garanzia nei suoi confronti.
In alternativa, o in concorso, potrebbe profilarsi il reato di violenza privata (art. 610 c.p.), se la discesa dal mezzo è avvenuta con modalità coercitive, nonché una responsabilità per lesioni colpose (art. 590 c.p.), laddove dal comportamento siano derivati danni fisici o psichici al minore.
Sotto il profilo civilistico, il fatto può generare una responsabilità ex art. 2043 c.c., con conseguente obbligo risarcitorio, estendibile anche all’azienda di trasporto per responsabilità del preposto ex art. 2049 c.c.
Le normative interne e i regolamenti aziendali, infatti, non possono mai derogare ai principi costituzionali di tutela della persona e del superiore interesse del minore, sanciti dagli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione.
In conclusi
Il rigido rispetto delle regole tariffarie non può mai giustificare condotte che espongano un minore a pericoli.
In questi casi, il diritto penale interviene come extrema ratio, ma con una funzione chiara: ribadire che la sicurezza e la dignità della persona, soprattutto se minore, prevalgono su qualunque logica sanzionatoria o disciplinare.





