Scuola in Campania, ordinanza del Governatore De Luca con le disposizioni
Ordinanza n. 2 firmata oggi dal Presidente Vincenzo De Luca contenente Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.
Ecco l’ordinanza
La Giunta Regionale della Campania
Il Presidente
condizioni di contesto e in ogni caso
garantendo il collegamento
on line
con gli alunni della classe
che fruiscano della didattica a distanza;
1.3.
deve essere comunque assicurata, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli
alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie ovvero di persone conviventi;
1.4.
salvo che per i convitti, nelle classi della scuola primaria è sospesa, fino al 23 gennaio 2021,
l’attivazione della refezione scolastica;
1.5.
è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare ai Medici di medicina
generale ulteriori test antigenici rapidi per l’ attivazione, anche nelle more di successivi accordi di
collaborazione, del monitoraggio dell’andamento dei contagi relativo al personale della scuola,
docente e non docente- con priorità per le persone già impegnate nelle attività in presenza- da
svolgersi, se del caso, anche presso gli Istituti scolastici, previo accordo con le Autorità scolastiche
competenti;
1.6.
è raccomandata
ai Rettori delle Università campane l’adozione di piani di organizzazione della
didattica e delle attività curriculari che prevedano lo svolgimento delle attività di norma a distanza,
salvo specifiche necessità che rendano indispensabile l’espletamento delle attività in presenza.
2.
Per quanto non previsto dalla presente Ordinanza, restano applicabili le disposizioni di cui al DPCM 14
gennaio 2021 nonché le disposizioni degli ulteriori provvedimenti, statali e regionali, vigenti alla data
del presente provvedimento.
3.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2 del decreto legge n.33/2020, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2020, n.74, salvo che il fatto costituisca reato
diverso da quello di cui all’articolo 650 del
codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento, a
titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii.
Nei casi
in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attivita’ di impresa, si applica altresi’ la
sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attivita’ da 5 a 30 giorni. Per
l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del
decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ statali sono
irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorita’ regionali e locali
sono irrogate dalle autorita’ che le hanno disposte. All’atto dell’accertamento delle violazioni di
cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la
reiterazione della violazione, l’autorita’ procedente puo’ disporre la chiusura provvisoria dell’attivita’ o
dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria e’ scomputato
dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
4.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di
reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella
accessoria è applicata nella misura massima. Per le sanzioni di competenza
dell’Amministrazioneregionale all’irrogazione della sanzioni, principali e accessorie, provvede la
Direzione Generale per le Entrate e Politiche Tributarie (DG 50.16) con il supporto dell’Avvocatura
regionale.
Ai sensi di quanto disposto dall’art.2, comma 2 bis del decreto legge n.33/2020, come convertito
con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n.74, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie,
relative alle violazioni delle disposizioni vigenti, accertate successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto legge citato, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano
accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle
province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
6.
La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito
dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle
Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania, all’Ufficio Scolastico regionale, ed è pubblicata sul sito
istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.