RISCHIOSO CURIOSARE NEL COMPUTER DI ALTRI!
Con l’aiuto degli esperti dello Studio Legale Labonia, approfondiamo un’ipotesi di reato in cui possiamo trovarci coinvolti, nostro malgrado!
A volte può capitare di ricevere dal legittimo proprietario, le credenziali di accesso ad un computer, venendo a conoscenza di notizie che non avremmo voluto conoscere.
La tentazione di curiosare nel privato di altri, può essere molto forte, nel convincimento che, conoscendo legittimamente la password, non stiamo commettendo alcuna violazione: ma non è così!
L’articolo 615-ter codice penale, prevede che “Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni“.
Questo comportamento, quindi, configura i reati di accesso abusivo a sistema informatico e violazione di corrispondenza, e può perfezionarsi anche in presenza di un casuale iniziale accesso.
Non rileva l’eventualità che la password sia nota all’autore per averla ricevuta dal legittimo interessato, non rappresentando ciò un’implicita autorizzazione all’accesso, in contrasto con la volontà del titolare dell’account.
Il risultato, infatti, non coincide con la volontà del suddetto, e va oltre qualsiasi possibile ambito permissivo.
Ininfluente, in conseguenza, la motivazione che giustificherebbe la conoscenza e l’utilizzo delle informazioni così acquisite.
Una costante giurisprudenza chiarisce che il reato si perfeziona non soltanto quando il colpevole violi le misure di sicurezza, ma anche quando, pur inizialmente legittimato all’accesso, vi si mantenga per finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.
Questo moderno “buco della serratura“, da cui è possibile spiare l’esistenza di altri, non rappresenta dunque una semplice leggerezza comportamentale, ma può creare problematiche penali, che vanno ben oltre l’ipotetica buona fede, di chi pensa di dare solo una “sbirciatina“!





