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PUBBLICA LE PROPRIE GESTA AMOROSE CON LA FIDANZATINA, MA CADE IN UN BRUTTO GUAIO! L'Avvocato risponde 

PUBBLICA LE PROPRIE GESTA AMOROSE CON LA FIDANZATINA, MA CADE IN UN BRUTTO GUAIO!

La ragazza era minorenne per cui si configura il reato di diffusione di materiale pedopornografico: anche se le intenzioni erano forse diverse.
Approfondiamo il problema generale, con l’avvocato Simone Labonia.

La produzione o la divulgazione di materiale pedopornografico rappresentano uno dei reati più gravi previsti dal codice penale italiano, disciplinato in particolare dall’art. 600-ter. Questo crimine si distingue per la sua natura particolarmente odiosa, perché colpisce i soggetti più vulnerabili della società: i minori, incapaci di difendersi e spesso manipolati o costretti.

Secondo il codice penale, la punibilità si estende a chiunque realizzi, distribuisca, divulghi, pubblichi o offra materiale pedopornografico, intendendo con ciò qualsiasi rappresentazione che coinvolga minori in atti sessuali espliciti, anche solo simulati. La norma non lascia margine a interpretazioni: il consenso del minore non rileva ai fini dell’esclusione del reato, poiché i minori sono considerati incapaci di prestare un consenso libero e consapevole in situazioni di tale gravità.

Le pene previste sono severissime: la produzione di materiale pedopornografico comporta la reclusione da 6 a 12 anni e una multa da 24.000 a 240.000 euro. Anche la sola diffusione o distribuzione del materiale, senza aver partecipato alla sua creazione, è punita con pene detentive che vanno da 6 a 8 anni, sottolineando l’estrema pericolosità sociale di questi comportamenti.

Un elemento che aggrava ulteriormente la situazione è il ruolo di Internet e del dark web nella diffusione di contenuti pedopornografici. La rete amplifica il fenomeno, rendendo il materiale facilmente accessibile a una platea globale e complicando il lavoro delle forze dell’ordine. La diffusione online è anch’essa punita severamente, a maggior ragione quando si utilizza il web per attirare altri individui verso la visione o lo scambio di questi contenuti.

La normativa italiana è allineata agli standard internazionali, con un approccio particolarmente rigido verso chi compie questi reati. Ciò riflette la necessità di proteggere i minori da crimini che mirano al soddisfacimento di pulsioni aberranti, devastandone l’infanzia e il futuro.

Tuttavia, la repressione penale non può essere l’unico strumento. È indispensabile un approccio globale che comprenda la prevenzione, l’educazione e il monitoraggio costante della rete per combattere un fenomeno così insidioso. La difesa dei minori non è solo un obbligo giuridico, ma un dovere morale verso le generazioni future.







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