PROCURATO ALLARME E DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA
Prendiamo, come sempre, spunto dalle notizie di cronaca pubblicate dal nostro giornale, che continuano ad essere fonte inesauribile, per attuare approfondimenti legali in riferimento a ciò che ci succede intorno, in ogni giorno della nostra vita.
La notizia a cui ci riferiamo narra della storia di un genitore che, presumibilmente per contrasti con la moglie, si è barricato in casa con la figlia, impedendo l’accesso alla consorte.
Ovviamente la stessa ha allertato l’intervento della Forza dell’Ordine, costrette ad intervenire per riportare la situazione alla normalità.
Inutile entrare nei perché di tanti comportamenti “al limite”, che mostrano un diffuso stato di nevrosi sociale in atto ma, insieme all’avvocato Simone Labonia, osserviamo i risvolti di questa vicenda, in merito al “procurato allarme ed al disturbo della quiete pubblica”.
Inequivocabilmente il gesto eclatante del genitore, oltre che produrre un sicuro stato di tensione emotiva nella giovanissima figlia, ha creato anche un “allarme sociale”, facendo temere un finale di vicenda ben più grave di quanto, fortunatamente, accaduto.
Tale comportamento è punito ai sensi dell’art. 658 Codice Penale, con l’arresto fino a 6 mesi o con l’ammenda fino ad €500.
Svariate sono le sentenze della Corte di Cassazione che sanzionano le varie sfaccettature di questa fattispecie di reato e, qui di seguito ne citiamo alcune, per far sì che i nostri lettori non possano cadere nello stesso tipo di errato comportamento.
La sentenza 26897/2018 ha sancito che il reato sussiste anche quando non viene richiesto direttamente l’intervento delle forze dell’ordine, per un pericolo rilevatosi poi infondato, ma ciò viene mediato tramite l’intervento di un privato, a cui si è fatto credere il peggio.
La sentenza n. 99/2012 è molto più attinente al fatto specifico della nostra cronaca: in detta sentenza è sancito che, il fine di attuare una protesta o richiamare l’attenzione su un problema, non escludono l’elemento materiale e quello psicologico del “procurato allarme” presso l’autorità, anzi ne costituiscono il movente del reato.
Nella sentenza della Cassazione si puniva l’illecito comportamento di un soggetto che, paventando telefonicamente alla polizia la sua intenzione di appiccare il fuoco alla propria abitazione, aveva prodotto uno stato di panico generale in tutti i vicini.
Anche il nostro “genitore barricato” ha prodotto un disturbo generalizzato a tutto il quartiere, e costretto la Forza Pubblica ad un intervento, finalizzato solo al proprio scopo di “protesta maritale”.