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Positano, abusi edilizi: il Tar chiude l’ottemperanza sulle 44 opere Provincia Provincia e Regione zonarcs 

Positano, abusi edilizi: il Tar chiude l’ottemperanza sulle 44 opere

Con la sentenza n. 117 depositata oggi, lunedì 19 gennaio, il Tar Campania – sezione di Salerno ha fatto definitivamente chiarezza sugli effetti dell’ottemperanza relativi alla complessa vicenda edilizia che ha interessato il Comune di Positano e 44 opere realizzate in località Orticelli.

Il giudizio non riguardava la natura abusiva degli interventi, ma il rispetto del giudicato formatosi con le sentenze del 2015, con cui il Tribunale aveva annullato gli ordini di demolizione emessi dal Comune perché basati su una valutazione indistinta delle opere. In quelle pronunce il Tar aveva imposto all’amministrazione di rideterminarsi motivando singolarmente su ciascun presunto abuso, escludendo ogni valutazione complessiva.

Nonostante ciò, nel 2016 il Comune aveva adottato un nuovo provvedimento demolitorio, sostenendo che le opere costituissero «un insieme sistematico realizzato in prosecuzione nel tempo». Una linea già bocciata dal Tar, che aveva dichiarato nullo l’atto per violazione del giudicato e nominato un commissario ad acta per vigilare sulla corretta esecuzione delle decisioni.

Dopo una lunga fase esecutiva, solo nel corso del 2025 l’amministrazione comunale ha adottato un nuovo provvedimento, pronunciandosi separatamente su ciascuna delle 44 opere. In tale atto il Comune ha distinto gli interventi potenzialmente sanabili, perché privi di incremento di volume o superficie, da quelli non sanabili e quindi destinati alla demolizione.

A seguito di questi passaggi, il commissario ad acta ha chiesto al Tribunale di chiarire se l’ottemperanza potesse considerarsi conclusa. Il Tar ha precisato che l’atto comunale non conclude il procedimento di condono, trattandosi di un passaggio interno all’iter di accertamento della compatibilità paesaggistica.

Tuttavia, ai fini dell’ottemperanza, il Collegio ha ritenuto che il Comune abbia correttamente eseguito il giudicato, essendosi finalmente determinato in modo puntuale su ciascuna opera, distinguendo tra interventi sanabili (previo parere degli enti competenti) e interventi da demolire.

Per il Tribunale, dunque, il giudicato deve considerarsi “sostanzialmente eseguito” e, di conseguenza, è stata dichiarata conclusa anche l’attività del commissario ad acta.

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