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Pontecagnano, Consiglio di Stato: “Scommesse ippiche, chi gestisce la raccolta non può partecipare alle corse di cavalli” Attualità Provincia Provincia e Regione 

Pontecagnano, Consiglio di Stato: “Scommesse ippiche, chi gestisce la raccolta non può partecipare alle corse di cavalli”

 Chi gestisce un ippodromo e la raccolta di scommesse ippiche non può contemporaneamente partecipare alle corse di cavalli. Come riportato da Agipronews, a stabilirlo è il Consiglio di Stato che ha accolto l’appello del Ministero dell’Agricoltura contro una società di corse e allevamenti equini, che gestisce l’Ippodromo di Pontecagnano (in provincia di Salerno) e la raccolta di scommesse nell’impianto. Il Tar del Lazio, nel 2024, aveva accolto il ricorso dell’azienda contro l’autorizzazione negata dal Ministero.

Secondo il tribunale amministrativo, la normativa del settore ippico “non prevede alcun regime testuale delle incompatibilità tra gestore dell’impianto e proprietario dei cavalli”. I giudici di Palazzo Spada non hanno però appoggiato questa interpretazione, sottolineando come il conflitto d’interessi non debba necessariamente essere stabilito da una norma specifica e, si legge nella sentenza, “può anche essere solo potenziale”. È sufficiente infatti che “un soggetto si trovi nella posizione di poter influenzare decisioni pubbliche in cui ha un interesse privato”.

Il gestore di un ippodromo e della relativa raccolta di scommesse ricopre quindi un ruolo dove è necessaria totale imparzialità: è sua responsabilità non solo l’organizzazione delle corse ma anche “assicurare la gestione tecnologica nell’ippodromo e lo scambio delle informazioni con il totalizzatore nazionale, inserire nel sistema di gestione delle scommesse tutte le informazioni e qualunque elemento che impatti sulle scommesse secondo la normativa vigente e mettere il collegamento gratuito con il totalizzatore nazionale a disposizione degli allibratori con i quali abbia stipulato apposito contratto per la raccolta delle scommesse ippiche a quota fissa”. Nel caso di partecipazione alle gare, il conflitto d’interesse sarebbe quindi strutturale e incompatibile con il principio d’imparzialità.

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